Oic documento interpretativo 10: in consultazione fino al 18 marzo
In versione non definitiva, evidenzia i riflessi delle nuove regole sulla disciplina della rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa introdotte dalla legge di Bilancio 2022
Lo scorso 2 marzo l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato la bozza del documento interpretativo 10 riguardante gli aspetti contabili delle norme fiscali introdotte dalla legge di Bilancio (articolo 1, commi 622-624 della legge n. 234/2021) in tema di rivalutazione e riallineamento.
Estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale
La legge di Bilancio 2022, con il comma 622 dell’articolo 1, ha modificato l’articolo 110 della “Legge di rivalutazione 2020” (Dl n. 104/2020), estendendo ad almeno 50 anni la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e Irap del maggior valore attribuito alle attività immateriali deducibili ordinariamente in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore.
Tale cambiamento determina il sorgere di differenze temporanee deducibili tra i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente che si generano lungo la durata della vita utile dei beni.
Il documento Oic prevede che le imposte differite attive relative alle differenze temporanee deducibili siano rilevate in bilancio nel rispetto del postulato della prudenza così come disciplinato nel paragrafo 41 dell’Oic 25.
Facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale
In deroga all’estensione del periodo di ammortamento fiscale a 50 anni, la legge di Bilancio 2022 ha introdotto la facoltà di mantenere a 18 anni la deduzione fiscale del citato maggior valore, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva integrativa determinata ai sensi dall’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir (ovvero 12%, 14% o 16% a seconda dell’importo del maggior valore), al netto dell’imposta sostitutiva già versata in applicazione della legge di rivalutazione 2020.
Contabilmente, le società che entro la data di approvazione del bilancio decidono di avvalersi di tale facoltà rilevano un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta, con contropartita Patrimonio netto.
Nel caso di riallineamento dell’avviamento, l’ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa è rilevato ad incremento della voce “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento” prevista dal paragrafo 80 dell’Oic 25. Ai sensi del medesimo paragrafo è contabilizzata la quota di costo dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio.
Facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale operato ai sensi della legge di rivalutazione 2020
Il comma 624 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha introdotto infine la facoltà di revocare, anche parzialmente, l’opzione di rivalutazione o riallineamento, ottenendo il rimborso delle imposte sostitutive versate ovvero utilizzandole in compensazione.
Le società che decidono di optare per la revoca dell’affrancamento iscrivono:
- un fondo per imposte differite per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale e il valore riconosciuto fiscalmente con contropartita Patrimonio Netto. La riduzione del fondo imposte differite dovuto all’ammortamento del bene immateriale è rilevato a Conto Economico
- un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio netto.
Se la revoca dell’affrancamento riguarda l’avviamento, non si iscrivono le differite passive e si rileva il credito tributario, a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata, in contropartita alla voce “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento”.
Nel caso in cui la società abbia deciso di revocare l’affrancamento della riserva in sospensione di imposta iscritta in contropartita al maggior valore rivalutato, rileva un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto e valuta l’iscrizione di imposte differite ai sensi dei paragrafi 64 e 65 dell’Oic 25.
La scelta di rilevare a Patrimonio netto, e non a conto economico, gli effetti contabili relativi alle facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento e di revocare la scelta di affrancamento fiscale è apparsa all’Oic maggiormente in linea con la norma, che è volta a integrare o annullare gli effetti fiscali relativi alla legge dell’anno precedente (Dl n. 104/2020).
Il documento interpretativo 10 rimarrà in pubblica consultazione fino al 18 marzo 2022 ed è possibile inviare eventuali osservazioni all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.