Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. La normativa non prevede specifiche fattispecie di esonero di tipo soggettivo per gli enti pubblici o, più in particolare, per gli Ordini professionali. Pertanto - ha ribadito il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il Pronto Ordini n. 22/2019 - anche questi ultimi, nell'ambito dell'attività commerciale esercitata, sono obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di Interscambio, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.