Non saranno applicati fino al 31 dicembre 2022 i termini di prescrizione riferiti al versamento dei contributi a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il termine è stato ulteriormente differito dall’articolo 11 del decreto-legge 162/2019 recante la proroga di numerosi termini legislativi. Le amministrazioni pubbliche hanno pertanto più tempo per sistemare gli eventuali contributi risultanti omessi e che risalgono a oltre 5 anni. La sospensione coinvolge tutti i dipendenti delle PA indipendentemente dalla Cassa o Fondo previdenziale di iscrizione e consente all’INPS di completare il popolamento degli estratti contributivi dei pubblici dipendenti, che a seguito del passaggio di competenze dall’INPDAP all’INPS risultano ancora carenti per un numero significativo di lavoratori e lavoratrici. Cosa prevede il decreto Milleproroghe 2020 Il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 prevede che: “All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonchè il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore». Il nuovo comma 10 bis dell’articolo 3 della legge 335/1995 deroga agli ordinari termini di prescrizione degli obblighi contributivi di 5 anni, elevati a 10 per i soli contributi pensionistici in caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Orientamento dell’INPS La materia è già stata affrontata dall’INPS che, con la circolare n. 122 del 2019, ha chiarito che la sospensione della prescrizione, ora fissata al 31 dicembre 2022, si applica alle contribuzioni versate fino al 31 dicembre 2014 mentre, per le contribuzioni dal 1° gennaio 2015 trova applicazione l’ordinaria prescrizione quinquennale. Già con la circolare n. 117 del 2018 l’INPS era intervenuta per tranquillizzare i lavoratori pubblici messi in allarme dal comunicato con cui l’Istituto sottolineava l’imminente prescrizione per tutte le contribuzioni precedenti il 31 dicembre 2014. Per “calmare gli animi” l’INPS precisava che, in ogni caso, la data aveva solo rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, mutando le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto. Il 31 dicembre 2018 non doveva quindi essere considerato come la data ultima entro cui il dipendente pubblico avrebbe potuto chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine per l’applicazione, da parte del datore di lavoro pubblico, della precedente prassi consolidata nell’ex INPDAP, che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza nel giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Le proroghe Il DL n. 4/2019 aveva differito il termine al 31 dicembre 2021, con l’intervento del decreto-legge “Milleproroghe” la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche interessate, riguardante i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2022. Ambito di applicazione Sono interessate alla proroga le contribuzioni dovute alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS e, quindi, solo ed esclusivamente alla contribuzione afferente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).