L’Agenzia delle Dogane ha reso noto le disposizioni derivanti dall’approvazione della Legge Europea 2018, in vigore dal 26 maggio 2019, che hanno rilevanza in tema di Dogane. L’art. 1 riguarda disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Nello specifico alcune previsioni sono dirette a definire talune delle questioni contestate nell’ambito della procedura di infrazione 2018/2175, avviata dalla Commissione Europea nei riguardi del Governo italiano. In particolare, la previsione di cui al comma 1, lett. a) modifica la nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito" sopprimendo il requisito della residenza nello Stato membro. L’art. 11 riguarda disposizioni relative all’IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia. La nuova norma interviene sulla disciplina IVA applicabile ai servizi di trasporto e di spedizione connessi agli scambi internazionali, novellando le condizioni richieste per l’applicazione del regime di non imponibilità di tali prestazioni. Infatti, si apportano modifiche al D.P.R. n. 633/1972. La novità introdotta è che dette prestazioni, se relative a beni in importazione, beneficiano del trattamento di non imponibilità a condizione che il loro valore, all’atto dell’importazione, sia stato compreso nella base imponibile ai fini IVA. La disposizione nuova si è resa necessaria al fine dell’archiviazione della procedura di infrazione 2018/4000 avviata nei riguardi dell’Italia dalla Commissione Europea, la quale aveva contestato l’incompatibilità delle disposizioni con gli articoli 86 e 144 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA. In tal modo, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni unionali, le spese di trasporto relative all’importazione di beni sono non imponibili a condizione che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile anche se non sono state assoggettate ad IVA in dogana all’atto dell’importazione. L’articolo 12 concerne disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali. In particolare, in materia di prescrizione dei diritti doganali, al fine di uniformare i relativi termini alle disposizioni del codice doganale dell’Unione (CDU), con particolare riferimento alle obbligazioni doganali sorte a seguito di fatti penalmente rilevanti. Il nuovo comma 1 dell’articolo 84 del T.U.L.D. chiarisce che, in linea generale, i termini per la notifica dell’obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell’Unione Europea di cui al citato articolo 103 del codice doganale dell’Unione. Il paragrafo 1 dell’articolo 103 del CDU stabilisce che nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre annidecorrenti dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale. I successivi paragrafi prevedono, poi, le ipotesi nelle quali si determina una sospensione dei termini decadenziali. Particolare rilievo riveste, invece, la nuova formulazione dell’articolo 84 del T.U.L.D., in materia di termine di decadenza della notifica dell’obbligazione doganale in presenza di reato. La norma ha stabilito in sette anni il termine utile per la notifica al contribuente dell’obbligazione doganale in presenza di reato, per le obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.