L’IFEL ha pubblicato in data 2 settembre 2024 una nota di approfondimento riguardante la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, che reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. In particolare, la legge 111/2023 all’art. 20 dispone che nell’esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA, agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali, disponendo per le sanzioni amministrative gli obiettivi di: -migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei; -assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni; -prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva; -rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i princìpi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi; -escludere, in virtù dei princìpi di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni qualora ricorrano due condizioni: il contribuente intende adeguarsi alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi e, a tal fine, egli presenta un’apposita dichiarazione integrativa; la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente paga l’imposta dovuta. L’art. 5, d.lgs. 87/2024, prevede che le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, disposizione che coinvolge anche il sistema sanzionatorio tributario degli enti locali. Il legislatore ha infatti ritenuto di derogare espressamente al principio del favor rei, disciplinato dall’art. 3, comma 3, d.lgs. 472/19971, e ciò in ragione della necessità di garantire la copertura finanziaria delle modifiche – che sono in generale più favorevoli al contribuente – in ossequio al principio costituzionale del pareggio di bilancio sancito dall’art. 81 della Costituzione. Va anche segnalato che, nei principi informatori del decreto attuativo della delega, la sanzione edittale viene generalmente ridotta ad una percentuale fissa, e non più variabile, e che la personalizzazione della sanzione avviene attraverso gli istituti della recidiva e, all’opposto, della riduzione per sproporzione, contenuti del nuovo art. 7. In sostanza, si accentua, sempre in nome della proporzionalità, la valorizzazione della condotta del contribuente. Va infine precisato, che per quanto attiene alla “misura” delle sanzioni relative ai singoli tributi comunali, queste dovrebbero essere oggetto di un provvedimento specifico, da emanarsi probabilmente nell’ambito dell’attuazione degli art. 14 e 20, legge 111/20232. Il documento quindi analizza le norme del d.lgs. 87/2024 di interesse per gli enti locali.