Le nuove regole relative al contraddittorio preventivo contenute nell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito a comparire ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, emesso prima di tale data. Pertanto, agli atti emessi prima di tale data si applica la disciplina previgente. Comunque, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, prima del 30 marzo 2024, abbia comunicato al contribuente lo schema d’atto, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza di 120 giorni, disposta dall’art. 6-bis. È quanto ha previsto l’art. 7, commi 1-3, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del DL n. 34/2020 e altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’Amministrazione finanziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, n. 75 e in vigore dal 30 marzo 2024. Contraddittorio preventivo: problemi di coordinamento normativo Il legislatore pone così rimedio al “pasticcio” legislativo derivante dal susseguirsi di modifiche legislative non coerenti tra di loro. In primis, il D.Lgs. n. 219/2023 ha introdotto il nuovo art. 6-bis nella legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), che dispone che, salvo le eccezioni individuate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, l’atto impositivo sarà preceduto a pena di annullabilità da uno schema di atto attraverso il quale il contribuente potrà formulare le proprie difese nei 60 giorni. Tale previsione è in vigore dal 18 gennaio 2024. A seguire il D.Lgs. n. 13/2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, ha reso la procedura di accertamento con adesione coerente con il neo-introdotto art. 6-bis della legge n. 212/2000, stabilendo che, per gli atti in cui opera il contraddittorio preventivo, lo schema di provvedimento dovrà contenere anche l’invito alla presentazione della domanda di adesione, che potrà essere formulata dal contribuente nei successivi 30 giorni. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 13/2024 entrano però in vigore dal 30 aprile 2024. Questa situazione ha creato non pochi problemi di coordinamento sia tra gli interpreti sia presso gli Uffici, in quanto alcuni di questi hanno provveduto a notificare l’invito ex art. 5, D.Lgs. n. 218/1997, considerando il medesimo equipollente allo schema di provvedimento, altri hanno annullato in autotutela il menzionato invito annunciando la notifica di un prossimo schema di provvedimento. Con successiva direttiva del Ministero dell’Economia e delle finanze, si è invece sostenuto che fino al 30 aprile 2024 la disciplina di riferimento dovesse ritenersi invariata. Tanto, anche in ragione del fatto che all’entrata in vigore dello Statuto, norma di carattere generale, non era certo potesse attribuirsi portata abrogativa della normativa sul contraddittorio preventivo recata nell’accertamento con adesione. Quest’ultima (art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/1997) è stata infatti abrogata espressamente solo a decorrere dal 30 aprile 2024. Il decreto Agevolazioni fiscali scioglie i dubbi Ora, l’art. 7 del D.L. n. 39/2024 rivolve definitivamente la questione disponendo che il principio del contraddittorio preventivo, previsto dall’art. 6-bis della legge n. 212/2000 non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito a comparire ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, emesso prima di tale data. Pertanto, agli atti emessi prima di tale data si applica la disciplina previgente. Comunque, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, uniformandosi alla disciplina riformata, abbia comunicato al contribuente lo schema d’atto, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza di 120 giorni come previsto dal citato art. 6-bis.