La delega fiscale (legge n. 111/2023) sta per entrare nel vivo e nel 2024 dovrebbero perlomeno entrare in vigore le disposizioni che non richiedono la copertura finanziaria, ma al contrario dovrebbero consentire, almeno in astratto, l’incremento del gettito nelle casse dell’erario. Il nuovo concordato preventivo biennale è uno strumento di compliance. Dovrebbe indurre i contribuenti a dichiarare spontaneamente maggiori ricavi o compensi. Per tale ragione lo strumento dovrebbe “vedere la luce” e trovare applicazione in sede di predisposizione della prossima dichiarazione dei redditi. Ancora oggi, però, non sono chiari alcuni punti. E, soprattutto, nel sistema tributario sono comunque applicabili altre disposizioni che consentono comunque di beneficiare di rilevanti vantaggi fiscali. Concordato preventivo biennali: condizioni per l’accesso Punteggio ISA minimo di 8 Un elemento che desta non poche perplessità è costituito dalla necessità di ottenere il punteggio minimo di 8 per accedere al concordato. Il decreto attuativo della delega fiscale prevede espressamente che tale condizione di “accesso” potrà essere raggiunta anche con l’integrazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. È evidente, però, che - qualora il punteggio degli ISA sia non solo basso, ma anche insufficiente - l’integrazione si rivelerà, inevitabilmente, eccessivamente costosa e quindi in grado di dissuadere i contribuenti dall’accesso al concordato. A tal proposito deve essere osservato che i contribuenti potranno comunque beneficiare della riduzione dei termini di accertamento di due anni qualora siano in grado di osservare le condizioni previste dall’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015. I professionisti e le imprese in grado di garantire la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti di importo superiore a 500 euro potranno applicare la disposizione citata. Ciò a condizione che l’intero volume d’affari sia certificato con l’emissione delle fatture in formato elettronico o con la trasmissione telematica dei corrispettivi. Inoltre, la sussistenza dei presupposti in grado di determinare la riduzione dei termini di accertamento deve essere comunicata all’interno del modello Redditi. La riduzione dei termini di accertamento riguarderà sia le imposte sui redditi, ma anche l’IVA. Il beneficio si applica, quindi, indipendentemente dal punteggio ISA raggiunto e indipendentemente dall’applicazione del concordato preventivo biennale. Presentazione della dichiarazione dei redditi Un’altra condizione ostativa alla possibilità di accesso al concordato riguarda la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato. Le ragioni della previsione sono intuibili, in quanto il legislatore delegato ha inteso “premiare” i contribuenti più affidabili sotto il profilo fiscale, ma la disposizione sembra essere carente. In primis sembra possibile affermare che le dichiarazioni presentate tardivamente, purché nel termine di 90 giorni, non inibiscono l’accesso al concordato. È singolare, però, che il legislatore abbia previsto la causa ostativa in esame con riferimento esclusivo all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La norma non fa espressamente alcun riferimento alla mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA, né della dichiarazione IRAP. Si arriverebbe così alla conseguenza paradossale di “premiare” un contribuente affidabile ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini IVA. Si potrebbe però osservare che la proposta di concordato vale esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi in quanto l’IVA deve continuare a essere liquidata sulla base dei criteri ordinari. Tuttavia, estendere la causa ostativa all’accesso tenendo conto dell’eventuale omessa presentazione della dichiarazione IVA avrebbe rappresentato una previsione comprensibile.