L’INAIL, con una istruzione operativa pubblicata il 19 aprile 2019, ha pubblicato alcune faq in relazione all’entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, definendo alcune particolari fattispecie. Supermercato o ipermercato Si definisce supermercato un esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq. e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente (voce 0113). Tale voce comprende tutte le lavorazioni eventualmente svolte sui prodotti venduti, ma non le eventuali altre voci relative alla trasformazione o produzione di alimenti. Si definisce grande magazzino un esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq. e di un assortimento di prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a differenti merceologie, generalmente suddivisi in reparti. Si definisce ipermercato un esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., suddiviso in reparti, ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino. Vanno certamente riferiti alla voce 0113 gli esercizi di vendita che presentano una superficie totale di vendita superiore a 2.500 mq e: - un reparto alimentare con superficie pari o superiore a 400 mq; - un reparto non alimentare con prodotti afferenti a più gruppi merceologici e con superficie pari o superiore a 400 mq. Classificazione esercizi commerciali Nel caso in cui di attività ambulante per cui sia previsto l’utilizzo di attrezzature motorizzate di movimentazione merci, il riferimento idoneo è la voce 0116. Il commercio di ferramenta è espressamente previsto alla voce 0119 ed include tutte le lavorazioni eventualmente svolte sui prodotti venduti, ad esempio duplicazioni chiavi, commercio di vernici ed uso del tintometro. Rientrano nella medesima voce: - il commercio specializzato di materiale elettrico; - il commercio di materiale termoidraulico. Personale d’ufficio che accede a cantieri Nel caso di personale degli uffici, anche con incarico dirigenziale, che per svolgere l’attività debba accedere in cantieri, opifici e simili è opportuno utilizzare la voce di tariffa 0723 anzichè 0722. Il personale tecnico che effettua accessi presso i reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali ad esempio: - quelle effettuate dall’assistente contrario; - le attività ispettive; - le verifiche progettuali; - lo stato di avanzamento lavori; - la scelta delle materie prime; - la verifica delle lavorazioni commissionate. Non possono essere ricondotte alla 0723 tutte le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione compresa la diretta gestione della stessa come ad esempio quella effettuata da capi reparto, capi cantiere, direttore di cantiere, che sono da ricondurre alle voce 0722.