I commi da 224 a 238 della legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), tentano di scoraggiare le delocalizzazioni e/o la cessazione di attività sul territorio nazionale che non sia giustificata da stati di crisi o dissesto. Delocalizzazioni: procedura e comunicazioni Destinatari del provvedimento sono i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo - situato nel territorio nazionale - con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. Almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura concernente i licenziamenti collettivi i suddetti datori di lavoro devono inviare, direttamente o tramite l’associazione a cui aderiscono o conferiscono mandato la comunicazione a: - rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria; - sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - regioni interessate; - Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - Ministero dello sviluppo economico (MISE); - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione deve indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato ed il termine entro cui è prevista la chiusura suddetta. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli. Piano aziendale Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione i datori di lavoro devono presentare alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL, un piano di durata non superiore a dodici mesi che indichi: - le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione dei possibili esuberi; - le azioni intese alla rioccupazione o all'autoimpiego, che possono anche essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro nonché essere costituite da interventi in materia di formazione e riqualificazione professionale; - le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda; - gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali in favore del territorio interessato; - i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste. Entro trenta giorni dalla presentazione, il piano è discusso con le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, alla presenza delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL e possono verificarsi due ipotesi: - raggiungimento di un accordo sindacale, nel qual caso il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute, nei tempi e con le modalità programmate con una comunicazione mensile ai soggetti destinatari dello stato di attuazione del piano stesso; - mancato accordo: il datore, decorso in ogni caso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, può avviare la procedura relativa ai licenziamenti collettivi senza lo svolgimento, in seno ad essa, della fase di esame congiunto con le rappresentanze sindacali. Licenziamenti Prima della conclusione dell'esame del piano il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo né intimare licenziamenti per giustificato motivo con la nullità dei licenziamenti effettati nell’arco dei suddetti 90 giorni. Per i licenziamenti effettuati nelle ipotesi di mancata presentazione del piano, di presentazione di un piano privo di qualcuno degli elementi suddetti o di inadempimento da parte del datore e per sua esclusiva responsabilità, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS il contributo di licenziamento con una maggiorazione del 600 per cento, a prescindere dalla nullità dei licenziamenti. Per i licenziamenti effettuati in caso di mancata sottoscrizione del piano, il datore è tenuto a versare all’INPS il contributo previsto per le cessazioni di rapporti di lavoro, con una maggiorazione del 450 per cento, anche in tal caso a prescindere dalla nullità dei licenziamenti. Qualora i licenziamenti siano nulli e il datore avvii una successiva procedura di licenziamento collettivo, il contributo è nuovamente dovuto, ma senza alcuna maggiorazione. I lavoratori interessati dal piano accedono al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e sono presi in carico dall’ANPAL che li comunica alle Regioni di appartenenza.