In tema di tributi locali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 della legge 342/2000, gli atti modificativi od attributivi della nuova rendita catastale devono essere ritualmente notificati alle parti, ai fini della pretesa fiscale accertata. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4687 del 21 febbraio 2020. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate notificava ad alcuni contribuenti un avviso di accertamento, per omesso versamento della Tasi, relativa ad un immobile in comproprietà. Secondo l’Ufficio, non sarebbe stata versata correttamente l’imposta calcolata sulla base del nuovo classamento. Il provvedimento veniva immediatamente impugnato innanzi alla CTP competente, sul presupposto che il nuovo classamento non fosse stato ritualmente notificato, in palese violazione dell’art. 74 della legge 342/2000. I giudici di primo grado rigettavano le doglianze alla pari di quelli della CTR, in quanto ritenevano che il nuovo presupposto sul quale si fondasse la pretesa fiscale, era in realtà un dato noto agli appellanti e risultante dall’atto costitutivo di ipoteca sull’immobile. Ciò nonostante che l’atto materiale della modifica non fosse stato materialmente notificato ed acquisito al processo. Avverso tale decisione, la difesa dei contribuenti proponeva ricorso in Cassazione per l’annullamento della pretesa fiscale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai contribuenti. I giudici di legittimità chiariscono che gli atti modificativi od attributivi di rendite catastali, devono essere regolarmente notificati da parte dell’Agenzia del Territorio ai fini di una qualsiasi pretesa fiscale. La suddetta conclusione poggia in primo luogo sul dettato normativo dell’art. 74 della legge 342/2000, secondo la quale a partire dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione, poi, decorre il termine per proporre ricorso. Inoltre, a far data dalla suddetta notifica, gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati. La suddetta norma, secondo il consolidato orientamento richiamato dai giudici della Corte, deve essere interpretata nel senso che dalla notifica decorre il termine per impugnare, ma questo non esclude l’applicazione della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita. Nel caso di specie, i contribuenti non avevano mai ricevuto la notifica da parte dell’Agenzia del Territorio del provvedimento di attribuzione della nuova rendita e, come tale ai fini dell’applicazione della nuova e conseguente pretesa fiscale, la prova dell’effettiva conoscenza non può essere ricercata altrove, come hanno sostenuto i giudici di merito di secondo grado nell’ipoteca gravante sull’immobile. Da qui l’accoglimento del ricorso.