È nulla l'ipoteca quando la cartella di pagamento è stata notificata più di un anno prima dell'iscrizione. È sempre necessario il rispetto del contraddittorio con il contribuente. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18964 dell'11 settembre 2020. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione ad adempiere in quanto l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto di espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. SS.UU. n. 19667 del 2014). Tuttavia, anche in materia d'iscrizione ipotecaria vale il principio che impone il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, non assumendo rilievo la circostanza che il contribuente abbia invocato una norma in concreto non applicabile, essendo invero compito del giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti ed applicare la normativa che regola i medesimi; ed al riguardo la Cassazione rileva che, in tema di riscossione coattiva d'imposta, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, con l'art. 77 comma 2-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, di natura interpretativa e quindi applicabile anche all'iscrizione ipotecaria in esame, anteriore alla sua entrata in vigore), al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento; l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fermo restando che l'iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.