Con l’ordinanza n. 23819 del 28 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha dato continuità al proprio orientamento, in base al quale qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ha l'onere di richiederne la rinnovazione entro un termine ragionevole. Tale termine, comunque, deve essere tempestivo. In particolare si può individuare, quale termine ragionevole, quello del termine breve per l'impugnazione, dimezzato. Ciò, salvo una rigorosa prova contraria, nel senso di dimostrare che il termine dimezzato non poteva ritenersi sufficiente per la rinnovazione della notifica, ad esempio, a causa di difficoltà del tutto particolari. IL FATTO L’Ufficio notificava ad una società un avviso di accertamento per omessa contabilizzazione dei ricavi, la deduzione di costi indeducibili relativi ad operazioni inesistenti e l’omessa auto fatturazione di acquisti. Veniva proposto ricorso dalla contribuente, accolto dalla CTP. Anche la CTR confermava la decisione di primo grado affermando che, l’Ufficio non aveva fornito alcun elemento indiziario per affermare l’inesistenza delle operazioni, non avendo prodotto né il processo verbale di constatazione né i questionari inviati ai pretesi fornitori della società. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, con diversi motivi. Con ordinanza interlocutoria la Corte disponeva che l’Ufficio provvedesse alla rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alla società contribuente. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Ufficio. La Suprema Corte nel disporre la rinnovazione della notifica aveva rilevato che il ricorso era stato notificato alla società presso il domicilio di un avvocato, con sottoscrizione della madre e spedizione della comunicazione di avvenuta notifica, mentre dalla sentenza della CTR oggetto di impugnazione, il domicilio era individuato nello stesso luogo indicato come domicilio del legale, senza numero civico, ma nel quale risultava la sede legale della società. Dagli ulteriori atti processuali del grado d’appello emergeva anche che la contribuente fosse elettivamente domiciliata presso lo studio di un commercialista. L’Ufficio aveva proceduto alla rinnovazione della notificazione nei confronti della società, ma il plico veniva restituito alla mittente in quanto la destinataria risultava irreperibile. I giudici di legittimità ricordano l’orientamento a sezioni unite per il quale in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Nella specie però, l’Ufficio dopo avere tentato di effettuare la notificazione alla società ed avere avuto contezza della irreperibilità della stessa, non aveva provveduto a riattivare il processo notificatorio nel termine di trenta giorni, sicché il ricorso per cassazione non poteva che essere dichiarato inammissibile.