In caso di irreperibilità relativa del destinatario di un atto, il notificante deve provvedere alla produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9125 pubblicata il 5 aprile 2024. In particolare, le Sezioni unite della Suprema Corte (sent. n. 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa"); hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». Ciò premesso, nel caso di specie, la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello dell'INPS, aveva considerato assorbente, rispetto alle ragioni di merito dell'opposizione, la circostanza che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la notifica dell'avviso di addebito, effettuata mediante semplice raccomandata postale, fosse stata rituale. In particolare, erroneamente aveva ritenuto che "le regole che si applicano a tale forma di notifica sono quelle generiche di consegna della raccomandata postale e non quelle previste da altre regole di notificazione, e, quindi, non occorre alcuna seconda raccomandata". Ne consegue, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata che ha deciso la causa ritenendo che non fosse necessaria la seconda raccomandata informativa.