Con l’ordinanza n. 7495 del 25 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui, in tema di notificazione di un atto processuale al procuratore domiciliatario, ove l’atto sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, non rilevando che nell’avviso non sia sbarrata la relativa casella e non sia indicata la qualità del consegnatario. IL FATTO Un contribuente riceveva un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio riprendeva a tassazione i redditi ai fini Irpef, Iva ed Irap. Avverso l’avviso di accertamento il contribuente presentava ricorso e l’atto impositivo veniva annullato. L’Ufficio appellava la decisione di primo grado, e nella contumacia del contribuente, il giudice di seconde cure annullava la decisione di primo grado ritenendo che l’azione accertativa fondata sugli studi di settore fosse pienamente legittima, non avendo il contribuente partecipato al contraddittorio ritualmente disposto. Il contribuente ricorreva per Cassazione, con unico motivo, lamentando la violazione degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 546/1992, perché la CTR aveva tralasciato di considerare che l’atto di appello in plico raccomandato non era stato ricevuto dal procuratore domiciliatario del contribuente, ma da soggetto non conosciuto, del quale l’ufficiale postale non aveva nemmeno indicato l’eventuale relazione con il domiciliatario. Per tali motivi la notifica dell’impugnazione era da considerare inesistente o nulla. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. La Suprema Corte innanzitutto richiamando un proprio precedente evidenzia che in tema di notifica al procuratore costituito, l’art. 330 c.p.c. va interpretato nel senso che esso richiede che il destinatario ricopra effettivamente la qualità di procuratore domiciliatario, ma non pone a colui che propone appello l’onere di indicare formalmente nel corpo dell’atto di impugnazione il nome del professionista in questione, essendo necessario unicamente che la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti del processo in ottemperanza al disposto degli artt. 83, 163 e 414 c.p.c. I giudici di legittimità aggiungono anche che l’avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico e gode di fede privilegiata in ordine alle dichiarazioni delle parti agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesti avvenuti in sua presenza. Di conseguenza, ove l’atto sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario, a nulla rileva che nell’avviso non sia stata barrata la relativa casella e non sia indicata la qualità del consegnatario. Nella specie, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la notifica a mezzo posta dell’atto di appello, era stata effettuata a persona qualificatasi come procuratore domiciliatario del contribuente, con raccomandata consegnata a persona indicata dall’ufficiale postale come l’effettivo destinatario dell’atto. Tale circostanza per la Corte era di per sé sufficiente per ritenere che - in ragione dell’efficacia fidefacente delle attestazioni eseguite dall’ufficiale postale - la notifica dell’impugnazione venne effettuata ritualmente, ancorché non recasse alcuna indicazione della qualità di domiciliatario del destinatario della notifica.