Va alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza interlocutoria n. 21714 dell'8 ottobre 2020) il perfezionamento della notifica (nel caso di due avvisi di accertamento) avvenuta a mezzo del servizio postale qualora il destinatario sia risultato momentaneamente irreperibile. In particolare, la questione da dirimere è se la notifica possa considerarsi validamente effettuata nonostante la mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.) del plico. Nel caso affrontato, è pacifico che la notifica di ambedue gli avvisi di accertamento era avvenuta a mezzo del servizio postale; è del pari incontroverso che i relativi plichi non sono stati consegnati dall'addetto al recapito per temporanea assenza del destinatario (nonché delle persone abilitate a riceverli), e sono stati successivamente depositati presso l'ufficio postale (e non ritirati entro il termine di dieci giorni). Gli avvisi di ricevimento, inoltre, recavano l'annotazione dell'agente postale di avvenuta spedizione (con data e numero della missiva) della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). A questo punto, scrive la Corte, va chiarito in quale modo vada giudizialmente provata la regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell'ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario, situazione nella quale l'art. 8, quarto comma, della legge 890 del 1982, fa obbligo all'operatore postale di dare notizia al destinatario del compimento delle relative formalità e del deposito del piego presso l'ufficio postale «mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento». Su detta questione si registrano (come segnalato dall'Ufficio del Massimario) decisioni di segno difforme nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, la notificazione a mezzo posta, qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta (ex art. 8 della legge n. 890 del 1982), la sola prova della spedizione della missiva raccomandata c.d. C.A.D. (che si evince dal numero della raccomandata di spedizione indicata sull'avviso di ricevimento) e non anche della sua avvenuta ricezione. Secondo questa interpretazione dunque non si ritiene necessaria la dimostrazione della ricezione della C.A.D. ad opera del destinatario, ovvero la produzione del secondo avviso di ricevimento, quello concernente la raccomandata informativa. Il secondo orientamento, invece, "alla dichiarata ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8", reputa "imprescindibile" per il vaglio di regolarità della notifica, l'esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D.. E questo «in considerazione del fatto che solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale». Infatti, per assicurare una reale tutela del diritto di diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione, «le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte destinatario devono essere ispirate ad un criterio di effettività». Un simile contrasto, conclude l'ordinanza di rinvio, rende per la Sezione tributaria "non più differibile" un pronunciamento a Sezioni unite, tenuto conto "dell'estesissimo perimetro operativo delle regole in tema di notifica postale, ben trascendente il mero ambito degli atti di imposizione fiscale (e degli altri atti da notificare al contribuente) ed inclusivo invece della generalità degli atti «in materia civile, amministrativa e penale» ogni qual volta, per necessità positiva o per opzione, l'ufficiale notificatore si avvalga del servizio postale".