L’obbligo di verifica della clientela, già presente nel D.Lgs. n. 231/2007, è stato ulteriormente rafforzato attraverso il D. Lgs n. 90/2017: l’adeguata verifica della clientela prevede un sistema attraverso il quale esaminare con puntualità le informazioni raccolte e fornite dal cliente al fine di poterne dare una valutazione complessiva quanto più precisa. Quando scatta l’obbligo di verifica L’adeguata verifica risulta obbligatoria all’instaurazione di un rapporto continuativo, al conferimento dell’incarico per una prestazione occasionale e, nel caso di operazioni occasionali, quando vi è trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 €, anche quando si tratta di più operazioni concatenate fra loro, la cosiddetta operazione frazionata; si richiede verifica sempre e comunque quando il consulente del lavoro abbia sospetti di trovarsi di fronte ad un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi tipo di deroga, soglia od esenzione, e se il professionista ha ragione di ritenere i dati raccolti fino a quel momento non affidabili o non veritieri. La verifica prevede innanzitutto la corretta identificazione del cliente che deve avvenire in presenza dello stesso e mediante il riscontro di un documento di identità o documenti equipollenti quali il passaporto, la patente di guida oppure il permesso di soggiorno; richiede anche che vengano controllate le identità dell’esecutore e di eventuali titolari effettivi, con speciale attenzione alla titolarità di trust, fiduciarie, società anonime o altri istituti affini; la presenza di tali istituti viene infatti considerata dal legislatore come una potenziale fonte di rischio. I profili soggettivi ed oggettivi La valutazione della clientela definisce i due profili attraverso i quali procedere: - un profilo soggettivo riguardante il cliente per il quale si terranno in conto la natura giuridica, l’attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione della prestazione professionale, l’area geografica di provenienza; - un profilo oggettivo relativo alla tipologia di prestazione professionale, operazione o rapporto, alle modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale, all’ammontare, alla frequenza delle operazioni, alla durata del rapporto, alla ragionevolezza di operazione, rapporto o prestazione sempre ponendola in rapporto all’attività svolta dal cliente, all’area geografica di destinazione del prodotto o servizi oggetto dell’operazione o rapporto. L’attività del Consulente del Lavoro Attenendosi alla norma, che pure si limita ad indicare linee guida generali e non delinea una procedura standard di esecuzione, sarà compito del Consulente del Lavoro adottare le misure più consone al fine di ottenere garanzie sulle identità, farne verifica e soprattutto mantenere un controllo costante sul rapporto con il cliente, aggiornando quando necessario dati e informazioni, controllare la conformità delle transazioni e delle operazioni a quanto in sua conoscenza e a quanto dichiarato dal cliente. Le misure da prendersi saranno commisurate e proporzionate alle possibilità dello studio nel quale il Consulente del Lavoro opera e al rischio rilevato dal professionista: quando, in base agli indici forniti, il rischio di antiriciclaggio viene rilevato di basso livello, il Consulente può procedere ad attuare la verifica semplificata, tipologia di verifica nella quale gli adempimenti saranno sì meno frequenti e meno estesi ma prestando sempre attenzione che questo non pregiudichi in alcuna maniera la qualità del lavoro svolto; quando invece il rischio è considerato alto, la verifica dovrà necessariamente essere rafforzata. L’obbligo di adeguata verifica rafforzata è considerato sempre effettivo quando il Consulente del Lavoro entra in contatto con persone politicamente esposte (PEP), nel caso di clienti residenti in Paesi terzi considerati come Paesi ad alto rischio dalle stime della Commissione europea, quando vi siano rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario di un Paese terzo. Nel caso in cui la persona politicamente esposta abbia cessato di ricoprire cariche pubbliche da più di un anno ma l’operazione o la prestazione venga comunque considerata ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, sarà compito del consulente del lavoro applicare ugualmente le misure di adeguata verifica rafforzata. In questi casi le operazioni di indagine e analisi dovranno necessariamente essere più approfondite e dovrà essere posta maggiore cura nello studio degli elementi fondamentali delle valutazioni su scopo e natura del rapporto al fine di garantire la liceità dell’operazione. Fattispecie escluse Rimangono escluse alcune fattispecie nelle quali la verifica non è richiesta e il Consulente del Lavoro è esonerato dal metterla in atto: come previsto dal D. Lgs. 231/2007, poi novellato dal D.Lgs. 90/2017, all’articolo 17 comma 7, non è necessaria operazione di verifica “in relazione allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12”. La norma – pur non esplicitamente – chiarisce che, con riguardo all’attività dei Consulenti del Lavoro, si possano ritenere in maniera legittima esclusi dalla necessità di verifica gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, non anche invece l’attività di consulenza.