La conciliazione giudiziale è esentasse, non sconta l'imposta di registro. Così la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 9400 del 9 aprile 2021, ha respinto il ricorso delle Entrate. Con una interessante motivazione la sezione tributaria ha spiegato che il verbale di conciliazione giudiziale non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al dpr 131/86, perché non costituisce un provvedimento del giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. Ma non solo: anche se redatto alla presenza e con la partecipazione del giudice, aggiunge la Corte, il verbale di conciliazione continua quindi a rappresentare un'ordinaria manifestazione di autonomia negoziale, la cui sottoposizione a tassazione dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristico e astratto. Si vuole, cioè, dire che nonostante la sua peculiare collocazione, finalità ed efficacia, il verbale di conciliazione non assurge a un ruolo tale da sovrapporsi e assorbire qualsiasi antecedente, ma rimane un atto destinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia. Se, dunque, il verbale di conciliazione costituisce titolo per il trasferimento di beni o diritti perché, per esempio, prima di allora non era stato concluso alcun accordo fra le parti ovvero le stesse erano giunte soltanto a un'intesa di massima da perfezionare o dettagliare in seguito, sarà proprio esso e non le eventuali scritture a monte a dover essere tassato. Se, invece, il verbale di conciliazione non trasferisce alcunché, ma si limita a dare atto dell'avvenuta definizione della lite per effetto di un accordo già concluso prima, sarà quest'ultimo l'atto cui fare riferimento per quel che riguarda i termini e l'ammontare del pagamento. Nella fattispecie, le richieste della difesa non hanno trovato soddisfazione in quanto l'ordinanza emessa dal Tribunale nel dichiarare l'estinzione del giudizio non entrava nel merito dello stesso: si limitava a dare «atto della intervenuta transazione», risultando inidonea a incidere sulla posizione giuridica delle parti.