L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 196 del 18 giugno 2019 riguardante la valutazione anti-abuso di un’operazione di conferimento d’azienda seguito da cessione delle partecipazioni nella conferitaria, rispetto all’imposta di registro. L’Agenzia ha evidenziato che nell’ambito dell’imposizione indiretta ed in particolare ai fini dell’imposta di registro, le regole da applicare per la corretta tassazione degli atti presentati per la registrazione sono dettate dall’articolo 20 TUR, rubricato “interpretazione degli atti”. Con la legge di bilancio 2018 è stato modificato l’art. 20 che dal 1° gennaio 2018 prevede che l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Ne consegue che nell’ipotesi di cessione totalitaria delle quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d’azienda, non può essere riqualificata come cessione d’azienda unitaria ai sensi dell’art. 20 del T.U.R. Valutazione non abusiva dell’operazione In ogni caso ai soli fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la complessiva operazione non costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito. Infatti, la circolazione di un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale. Diversamente, la cessione indiretta dell’azienda, con la vendita totalitaria delle quote, è assoggettata a imposta di registro in misura fissa. Allo stesso modo anche il conferimento di azienda o di ramo d’azienda è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa. Per tale motivo in ragione del fatto che l’atto di conferimento abbia ad oggetto effettivamente un’azienda, si ritiene che la combinazione degli atti e negozi giuridici, consistenti nel conferimento d’azienda e nella successiva cessione totalitaria delle partecipazioni, posti in essere dal contribuente e unitariamente considerati, non comporta il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito. Infatti, il vantaggio fiscale dato dalla differenza tra l'imposta di registro in misura fissa, applicabile alle due operazioni, rispetto all'imposta di registro in misura proporzionale, applicabile nel caso di cessione di azienda, non risulta indebito, non contrastando con i principi che presiedono la tassazione proporzionale, ai fini dell’imposta di registro, delle cessioni d’azienda di cui all’ art. 23 del T.U.R.