Negati gli alimenti alla moglie afflitta da depressione se la malattia non compromette del tutto la capacità lavorativa. Basta, infatti la capacità "generica" di lavorare per escludere lo stato di bisogno. A meno che la donna non dimostri di non essere riuscita – proprio a causa della patologia diagnosticata - a trovare o a mantenere un'occupazione, anche solo di tipo meramente esecutivo, come quello di colf "suggerito" dagli stessi giudici di merito. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 770 del 16 gennaio 2020, ha respinto il ricorso di una moglie che si era vista negare - dai giudici di appello - l'assegno di mantenimento provvisorio, invece riconosciuto e fissato dal Tribunale in 200 euro, nonostante avesse depositato in giudizio la raggiunta certificazione medica di sindrome ansioso-depressiva con disturbo di personalità. Il rigetto del ricorso si incentra sull'accertamento della sussistenza di una capacità lavorativa della richiedente, distinguendola tra specifica e generica, e della prova che il coniuge non sia colpevole del proprio stato di inoccupazione. Nel caso concreto affrontato la Cassazione conferma il ragionamento dei giudici di appello, che ha escluso quello stato di bisogno richiesto dall'articolo 446 del codice civile perché le è stata riconosciuta la capacità di poter svolgere un lavoro anche meramente esecutivo come quello delle pulizie domestiche, cioè una capacità lavorativa generica. La ricorrente lamentava la mancata verifica da parte dei giudici di merito dei presupposti del suo stato di bisogno e dell'impossibilità di mantenersi da sola. Al contrario, i giudici di legittimità riaffermano che l'onere probatorio va assolto dal richiedente la prestazione alimentare. E in tal caso è stato escluso il raggiungimento della prova anche in relazione alla presentazione di un certificato fuori termine che avrebbe secondo la ricorrente negato l'esistenza di una capacità lavorativa anche solo generica.