La dichiarazione dei sostituti di imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse contenuti: la CU ed il modello 770. Fino a pochi anni fa, il sostituto – o l’intermediario incaricato - trasmettevano tali dati all’Agenzia delle Entrate con un unico invio in scadenza al 31 luglio, termine quest’ultimo oggetto ogni anno di puntuali proroghe da parte del Legislatore, solitamente comunicate a ridosso della scadenza. Con l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, gli operatori del settore hanno assistito ad un progressivo svuotamento del modello 770, inclusivo oggi, nella sua parte “ex-semplificata”, delle sole informazioni relative alle ritenute ed ai versamenti di imposta effettuati. La sezione dedicata alle certificazioni di lavoro dipendente ed autonomo è stata infatti eliminata dal Modello 770, in quanto ormai oggetto di un separato ed anticipato obbligo di invio telematico in scadenza al 7 marzo di ogni anno. Il termine per la trasmissione del modello 770/2019 all’Amministrazione Finanziaria viene invece confermato, come per lo scorso anno, al 31 ottobre prossimo. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 184633 del 7 giugno 2019 ha apportato delle modificazioni del modello 770/2019 e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2019. Nuova versione del modello 770 Oramai il modello 770 “unificato” sostituisce i precedenti modelli “ordinario” e “semplificato”, raccogliendo in un’unica dichiarazione i dati che in passato confluivano nei due diversi modelli. È confermata, inoltre, l’eliminazione della sezione dedicata alle certificazioni di lavoro dipendente ed autonomo i cui dati sono ad oggi interamente confluiti nelle CU che il datore deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Nella sua attuale versione, il Modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno, i rispettivi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. A tal fine, chi si troverà a presentare il prossimo modello 770, oltre all’usuale frontespizio, dovrà occuparsi della compilazione dei soli prospetti ST, SV, SX e SY. Le quadrature Come anticipato, a partire dall’anno 2016, dal modello 770 è stata eliminata la sezione relativa alle certificazioni di lavoro dipendente ed autonomo, attualmente oggetto di un separato obbligo di trasmissione telematica utile ad alimentare la dichiarazione precompilata. Se da un lato tale intervento è volto a razionalizzare e snellire gli adempimenti a carico del sostituto di imposta, eliminando la duplicazione degli adempimenti a suo carico, la nuova versione del Modello 770 comporta di fatto alcune criticità pratiche, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di quadratura e controllo. Nel merito, l’esperienza maturata dagli operatori del settore ha fatto emergere negli anni l’esigenza di procedere, preventivamente all’invio del modello 770, ad una quadratura tra le ritenute certificate ed i relativi versamenti effettuati, al fine di evidenziare eventuali carenze di versamento, potenzialmente sanabili attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Parimenti, con l’ausilio delle operazioni di quadratura, il sostituto potrebbe rilevare eccessi di versamento rispetto alle ritenute applicate e certificate da far confluire nel totale dei crediti spendibili. A tal fine, un utile strumento era rappresentato dal quadro SS – dati riassuntivi del modello 770 - che accoglieva in forma aggregata tutti i dati certificati nel prospetto comunicazioni per singolo sostituito. Il prospetto SS consentiva, infatti, un immediato confronto tra il totale delle ritenute certificate ed i versamenti indicati negli appositi quadri ST e SV. Con l’eliminazione di tale quadro a causa del separato ed anticipato invio delle CU, gli operatori devono attualmente affrontare le operazioni di quadratura attraverso l’ausilio di prospetti riassuntivi ufficiosi e predisposti ad hoc, mettendo in tal modo in discussione la razionalizzazione e la semplificazione perseguita dal legislatore. Rimane pur sempre l’alternativa di anticipare le operazioni di quadratura e controllo al mese di febbraio, anche in vista del fatto che gli aggiustamenti richiesti potrebbero riguardare non soltanto i versamenti, ma anche le ritenute certificate. In altre parole, gli operatori del settore potrebbero preventivamente verificare la coerenza tra il flusso oggetto di invio al 7 marzo ed i versamenti effettuati, avvalendosi a tal fine dell’ausilio di prospetti ST, SV e SX, preimpostati con modalità extra dichiarative, considerando che per il mese di febbraio non risultano solitamente già rilasciati dalle software house i relativi programmi dichiarativi per il Modello 770. D’altronde, in assenza di tali controlli preventivi si correrebbe il rischio di trovarsi, nel mese di ottobre, con un modello 770 non in linea con quanto dichiarato a marzo. Anche se tale alternativa attenuerebbe il rischio di potenziali “squadrature” tra i dati oggetto dei due diversi flussi di invio, l’anticipazione di tali operazioni a marzo genererebbe una concentrazione di scadenze per i sostituti, prima distribuite su un arco temporale più ampio, creando un ulteriore aggravio per il sostituto da sommare a ciò che gli operatori sono già chiamati ad affrontare in relazione ai nuovi adempimenti introdotti.