La dichiarazione dei sostituti d’imposta, redatta sul modello 770/2024, con riferimento al periodo d’imposta 2023, deve esse compilata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto delle novità introdotte quest’anno con riferimento ai termini di versamento prorogati in seguito ai fenomeni alluvionali e al trattamento integrativo del settore turismo. Soggetti obbligati alla presentazione Il modello 770 deve essere presentato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato che nel 2023 hanno corrisposto: - somme o valori soggetti a ritenute alla fonte su redditi di capitale; - compensi per avviamento commerciale; - contributi da enti pubblici e privati; - riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli che derivano da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero; - utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali; - titoli atipici; - redditi diversi. Specifiche del modello 770 La dichiarazione è composta da due sezioni principali: - il frontespizio, con informativa sulla privacy e con i riquadri che riportano il tipo di dichiarazione, i dati relativi al sostituto, al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione e firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità; - i quadri di riferimento per le varie tipologie di redditi erogati. A partire dall’anno d’imposta 2025 e comunque in via sperimentale e facoltativa, i sostituti d’imposta potranno comunicare i dati nel modello F24, evitando, quindi, di inserirli anche nel modello 770. N.B. Questa semplificazione si applicherà solamente ai sostituti d’imposta che impiegano fino a 5 dipendenti. Check-list per la compilazione Quadro ST e SV: - copie di versamento; - corretto utilizzo dei codici tributo; - esistenza di ravvedimenti; - eventuali crediti d’imposta; - somme e crediti utilizzati in compensazione. Quadro SX: - dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente; - controllo versamenti in eccesso; - verifica credito derivante da 770/2023; - credito maggiore 5.000 euro: visto di conformità; - verifica esistenza somme derivate da pignoramento. Documentazione da consultare Per la corretta compilazione del modello è utile avere a disposizione la seguente documentazione: - CU/2024 dei lavoratori dipendenti e autonomi; - denunce Uniemens; - dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente; - verifica versamenti in eccesso; - modello 770/2023; - controllo dell’utilizzo o delle richieste di rimborso del credito risultante dal 770/2023. Proroga dei versamenti Nel Quadro ST, al punto 10, nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, occorre indicare: 1 - se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana, indicati nell’allegato 1 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023; 2 - se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023. Per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici, anche cumulativamente: B - se il versamento si riferisce a trattenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, su somme e valori relativi al 2023 erogati entro il 12 gennaio 2024; D - se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2023 nel mese di gennaio 2024; E - se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2023 nel mese di febbraio 2024; F - se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relativa agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nel 2016; K - se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionale comunale all’IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro SV intestato al soggetto che prosegue l’attività; L - se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionale comunale all’IRPEF indicate nel quadro SV intestato al soggetto estinto; N - se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate, di addizionale comunale all’IRPEF nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all’IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta; S - se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente; Z - nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte. Trattamento integrativo nel turismo Nel rigo SX1, colonna 6, deve essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, di cui all’art. 39-bis, del D.L. n. 48/2023. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse. Apparato sanzionatorio La dichiarazione si considera omessa nelle seguenti ipotesi: - mancata presentazione; - presentazione con ritardo superiore a 90 giorni dal termine di scadenza; - dichiarazione redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale; - dichiarazione non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio In tutti questi casi la sanzione applicabile è diversa a seconda che le ritenute siano state interamente versate oppure non versate. Le sanzioni previste per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta sono contenute nell’ art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997. Per l’ipotesi di omissione della dichiarazione il primo comma prevede una sanzione amministrativa che varia dal 120% al 240% del valore delle ritenute non versate, a partire da un minimo di 250 euro. È comunque possibile trasmettere la dichiarazione entro il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il sostituto abbia avuto formale conoscenza, versando una sanzione ridotta, di ammontare compreso tra il 60% e il 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro. Qualora l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati sia inferiore a quello accertato (dichiarazione infedele), si applica la sanzione amministrativa che va dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 250 euro. La sanzione è aumentata del 50% se la violazione è stata realizzata ricorrendo a documentazione falsa oppure tramite raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Fuori dai casi precedenti, la sanzione è ridotta di un terzo se il totale delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque non superiore a 30.000 euro. Nel caso in cui le ritenute non dichiarate siano state comunque versate interamente, si applicherà una sanzione amministrativa compresa tra i 250 e i 2.000 euro. Se la dichiarazione omessa viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo si applica la sanzione da 150 a 500 euro. Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva di 50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata, ridotta a 25 euro se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo.