È pronta la dichiarazione precompilata 2019 relativa ai redditi 2018. Infatti, come ormai prassi da qualche anno, il 15 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha dato ufficialmente il via alla campagna dichiarativa pubblicando, nell’apposita sezione riservata del proprio sito istituzionale, le dichiarazioni precompilate con i dati trasmessi dai vari soggetti obbligati. Il modello ha recepito le novità fiscali succedutesi negli ultimi mesi, tra cui quelle introdotte dalla legge di Bilancio 2018 e, più in generale, della manovra di fine anno 2018. A dire il vero, quest’anno, le novità non sono tantissime, ma non per questo sono irrilevanti: si va dalle nuove detrazioni per spese per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, a quella per soggetti con DSA o per assicurare le abitazioni per i rischi sismici. Poi ci sono le proroghe dei bonus edilizi con la novità del bonus giardini e il nuovo credito d’imposta sull’APE. Oltre a queste novità, nel frattempo se ne sono aggiunte altre: infatti, con il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100 (D.L. n. 4/2019) si è intervenuto anche sulla responsabilità per CAF e professionisti rivedendo l’impianto sanzionatorio per il visto infedele. Proviamo a fare una breve sintesi delle novità e delle date da ricordare per non farsi trovare impreparati a questo importante appuntamento. Cosa contiene la precompilata 2019 I dati presenti nella precompilata sono sostanzialmente gli stessi dello scorso anno in quanto non ci sono state new entry tra i soggetti obbligati a trasmettere informazioni all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento 12 aprile 2019, il contribuente, nella propria dichiarazione 2019 trova i seguenti dati: - quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; - premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; - contributi previdenziali e assistenziali; - contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare; - spese sanitarie e relativi rimborsi; - spese veterinarie; - spese universitarie e relativi rimborsi; - contributi versati alle forme di previdenza complementare; - spese funebri; - spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; - spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; - erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; - spese per la frequenza degli asili nido. Novità della dichiarazione 2019 Tra le novità si segnalano: - il credito d’imposta per l’anticipo pensionistico (APE) cui è dedicata la nuova sezione XII del quadro G; - il bonus giardini per le spese sostenute sulle parti comuni condominiali (quadro E, righi da E41 a E43, codici 12 e 13); - la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e per le spese mediche in favore dei figli affetti da DSA (quadro E, da E8 a E10, codici 40, 43 e 44); - le detrazioni del 30% e 35% per le erogazioni liberali in favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (quadro E, righi da E8 a E10, codici 71 e 76) e la deduzione per le erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle ODV e APS (quadro E, rigo E36); - la possibilità di tassare in dichiarazione la rendita integrativa temporanea anticipata - RITA (quadri C e F). Come accedere alla precompilata L’accesso alla dichiarazione può avvenire direttamente o delegando il proprio sostituto d’imposta o un professionista/CAF. In caso di accesso diretto, è possibile utilizzare uno dei seguenti strumenti di autenticazione: - credenziali dispositive Fisconline; - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID; - credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza; - credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. In caso di accesso da parte dei sostituti d’imposta (sempre che si siano resi disponibili a prestare l’assistenza fiscale), CAF o professionisti, come di consueto, occorre rilasciare, agli stessi, apposita delega. Cosa si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate Nell’apposita area riservata, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile: - il modello 730 precompilato; - un foglio informativo contenente l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate; - l’esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del modello 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Nei casi in cui la dichiarazione non possa essere precompilata in modo completo (perché non si conosce un elemento essenziale quale, ad esempio, la destinazione d’uso di uno o più immobili), l’esito della liquidazione è disponibile al contribuente solo dopo la necessaria integrazione della dichiarazione. Cosa può fare il contribuente Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni: - visualizzazione e stampa; - accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; - versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale; - indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso; - consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; - consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata. Nota bene La dichiarazione precompilata è disponibile on line dal 15 aprile. Il 730 potrà poi essere accettato/integrato e inviato direttamente via web a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Compilazione semplificata Una novità di quest’anno consiste nella possibilità di scegliere la modalità di compilazione semplificata, in alternativa alla modalità tradizionale, per modificare in maniera guidata tutto il quadro E della dichiarazione, per esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti dall’Agenzia o modificare gli importi delle spese sostenute. Pertanto, con tale novità, che sarà disponibile a partire dal 10 maggio, diventa possibile intervenire in modalità guidata su tutti i dati del quadro, aggiungendo, eliminando o modificando, tra gli altri, anche gli importi relativi alle spese che danno diritto agli sconti fiscali per le ristrutturazioni, per il risparmio energetico, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e al bonus verde. Una volta fatte le modifiche, sarà il sistema a ricalcolare in automatico gli oneri detraibili e deducibili, sulla base dei nuovi dati e di eventuali limiti previsti dalla legge, e a inserire il totale nei campi del quadro E. Come cambiano le sanzioni per il visto di conformità infedele Da segnalare anche una importante novità per i CAF e professionisti abilitati. Con la conversione in legge del decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 (D.L. n. 4/2019) è stata aggiunta una norma che rivede, attenuandolo, l’impianto sanzionatorio in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. A tale proposito, si ricorda che, in base alle norme precedentemente in vigore (art. 39, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 241/1997) i responsabili dei CAF e i professionisti che rilasciano un visto infedele sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale della dichiarazione. Con le modifiche introdotte, essi sono tenuti al solo pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Inoltre: - se il CAF o il professionista trasmettono una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettono una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, e sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con una comunicazione in via telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate, la somma dovuta è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento; - non si applica l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Il calendario dell’invio Resta confermata la tempistica dello scorso anno. Pertanto, il termine di presentazione del modello 730/2019 sia in via diretta che tramite un CAF/professionista, sia precompilato che cartaceo, scade il 23 luglio 2019. Resta, inoltre, fermo al 7 luglio (quest’anno 8 luglio perché il 7 è domenica) il termine di presentazione al sostituto d’imposta (se ha dato la disponibilità a fornire assistenza fiscale). In caso di presentazione al CAF/professionista, per effettuare le operazioni a loro carico (trasmissione della dichiarazione, comunicazione del risultato finale delle stessa, consegna di copia della dichiarazione al contribuente) costoro hanno tempo fino al: a) 1° luglio 2019 (il termine originario del 29 giugno 2019 cade di sabato), per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno 2019; b) 8 luglio 2019 (il termine originario del 7 luglio cade di domenica), per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno 2019; c) il 23 luglio 2019, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio 2019.