A partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019 (anno d'imposta 2018) cambiano le sanzioni in caso di visto infedele sul modello 730 da parte di CAF e professionisti abilitati. La disciplina è stata rivista dal decreto su reddito di cittadinanza e pensioni (art. 7-bis, D.L. n. 4/2019). In particolare, dal 30 marzo 2019, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. In precedenza, invece, erano tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente a seguito di controllo automatico ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Su queste importanti novità si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 2019. Il documento di prassi assume particolare importanza in quanto, tra le altre cose, si sofferma sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni e sui rimedi da mettere in atto per evitare le sanzioni. Come cambia la disciplina sanzionatoria In caso di visto infedele, mentre prima veniva richiesto al RAF e, in solido con quest'ultimo, al CAF, l'importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente a seguito di controllo automatico della dichiarazione, ora, invece, sono tenuti solo al pagamento dell'importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata. Pertanto, la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate fa notare un mancato coordinamento tra la nuova disciplina e la norma con cui si prevede che l'ammontare delle somme dovute dal RAF/CAF o dal professionista è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione del 30%, ridotta a due terzi (art. 26, comma 3-quater, D.M. n. 164/1999). Entrata in vigore della nuova disciplina Un altro degli aspetti da tener in debito conto riguarda l’entrata in vigore delle nuove norme e, di conseguenza, la possibilità di applicarle anche per il passato in virtù del principio del favor rei. Quanto al primo aspetto, viene chiarito che le nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all'assistenza fiscale prestata successivamente all’entrata in vigore della norma e, quindi, a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019. Inoltre, viene chiarito che l'attuale norma ha conservato dell'impianto punitivo la sola quota riferibile alla sanzione (che rimane sempre ravvedibile), eliminando le voci risarcitorie. Ne deriva che: - limitatamente alla quota commisurata alle sanzioni è possibile applicare il favor rei nei confronti dei CAF e dei professionisti abilitati; - per quella quota richiesta a titolo di risarcimento, parametrata all'imposta e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente non è possibile applicare tale principio. Dichiarazione rettificativa per evitare la sanzione Resta confermata la norma secondo cui, qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, sempre che ci sia già una contestazione già contestato, deve avvisare il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa, mediante il modello 730 relativo al periodo d'imposta da rettificare. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato può comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l'infedeltà non deve essere stata già contestata. Su questo punto, l’Agenzia conferma che, sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente, sia nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell'importo corrispondente al 30% della maggiore imposta riscontrata, o per l'assistenza fiscale prestata fino al 2018 alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. Tali somme possono essere ravvedute se ne ricorrono i presupposti. Infine, con riguardo all'assistenza fiscale prestata fino al 2018, in caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa mediante modello 730 con pagamento di una somma pari alla sanzione da parte del CAF/professionista e consegna della delega F24 al contribuente per il pagamento di imposta e interessi, il CAF/professionista può ritenersi liberato. Pertanto, dell'omesso o carente versamento di imposta e degli interessi deve rispondere il contribuente.