I contribuenti che, avendone i requisiti, intendono utilizzare il modello 730/2024 hanno tempo fino al 30 settembre 2024 per l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Quest’anno, a seguito della riforma fiscale, sono state introdotte alcune novità, tra cui: - è stato ulteriormente facilitato l’utilizzo del modello 730 precompilato con l’introduzione, accanto alla forma “ordinaria”, di quella semplificata; - anche chi ha il sostituto d’imposta può presentare la dichiarazione nella particolare forma “senza sostituto” rapportandosi direttamente con l’Agenzia delle Entrate; - è stata estesa la possibilità di utilizzare il modello 730 ai contribuenti con redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria soggette all’IVIE e all’IVAFE. Restano, però, confermate le regole per l’invio del modello. Proviamo, dunque, a sintetizzarle distinguendo tra le diverse possibilità che le norme mettono a disposizione del contribuente per adempiere a questa importante dichiarazione. Una particolare attenzione, poi, deve essere prestata agli ultimi controlli da effettuare, in particolar modo sulle spese e oneri deducibili e detraibili. Ciò, infatti, ha importanti risvolti per i CAF e i professionisti abilitati nel rilascio del visto di conformità, in quanto è alto il rischio di essere sanzionati per visto infedele, anche per differenze di pochi euro tra quanto indicato in dichiarazione e quanto accertato dal Fisco. Modalità operative per la presentazione del modello 730/2024 La dichiarazione precompilata può essere presentata: - direttamente, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate; - delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (sempre che abbia dato la disponibilità entro il 15 gennaio); - delegando un CAF o un professionista, presentando anche la relativa documentazione. In tal caso l’attività di verifica di conformità è effettuata sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità. La dichiarazione in modalità non precompilata (modello 730 ordinario) può essere presentata: - al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell’anno; - a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro). I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato. Presentazione diretta In caso di presentazione diretta, il contribuente accede direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione: - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID; - Carta d'identità elettronica (CIE); - Credenziali rilasciate dall'Agenzia (Entratel/Fisconline). Dopo aver effettuato l'accesso il contribuente può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle Entrate. È necessario, tra le altre cose, compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta. Inoltre, occorre verificare attentamente che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, nell'apposita sezione dell’area riservata, va indicato un indirizzo di posta elettronica e/o un cellulare valido. Si ricorda che il contribuente, per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, può conferire una procura a una persona fisica di fiducia per effettuare le operazioni di accesso. A tal fine, il rappresentante (persona di fiducia) accede all'area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare in prima persona oppure in nome e per conto del rappresentato. Ogni contribuente può designare un solo rappresentante. Sono previste specifiche procedure negli altri casi di dichiarazione presentata per conto di altri (erede, genitore, tutelato). Presentazione al sostituto d'imposta La prima alternativa alla presentazione diretta è quella di delegare il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (sempre che abbia dato la disponibilità entro il 15 gennaio). In questo caso, il sostituto d’imposta, in via preliminare, deve acquisire la delega del contribuente per l’accesso ai documenti. Per l'accesso ai documenti i sostituti d'imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi designandoli responsabili del trattamento dei dati personali. In tal caso, i sostituti d'imposta conservano la delega e consegnano al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe. Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 30 settembre 2024, il sostituto d'imposta deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Presentazione tramite CAF o professionista abilitato Anche in caso di conferimento dell’incarico ad un CAF o professionista abilitato il contribuente deve rilasciare apposita delega per permettere loro l’accesso ai documenti. I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ovvero con una CNS, una CIE o un'identità SPID oppure con le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, fornendo specifici dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata. Il contribuente che si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve: - consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. - esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione (nello specifico, i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione). Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate. Attenzione Si ricorda che i documenti relativi al modello 730/2024 vanno conservati fino al 31 dicembre 2029. Anche in questo caso, prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 30 settembre 2024, il CAF/professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute. È comunque consigliabile, da parte del contribuente, effettuare un controllo sulla dichiarazione consegnata, al fine di rilevare che i dati inseriti siano corretti. Controlli da parte dei CAF e professionisti I CAF o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Vale la pena di ricordare l’importanza di questo adempimento: infatti, se dovesse emergere una discordanza tra i dati inseriti in dichiarazione e quelli verificati dall’Agenzia delle Entrate, si va incontro alla sanzione per visto infedele che, quasi sempre, per i professionisti iscritti agli albi professionali, fa scattare una segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ai rispettivi Ordini di appartenenza per valutare l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.