Anche quest’anno la detrazione superbonus è tra i dei protagonisti del modello 730. Il contribuente, difatti, avrà la possibilità di scegliere un arco temporale più ampio per fruire dell’agevolazione. Per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel superbonus che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, il contribuente potrà optare nel modello 730/2024 (o nel modello Redditi 2024) per la ripartizione in dieci rate. In tema di convenienza, invece, si ricorda che salvo alcune eccezioni per le spese sostenute nel 2023 si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%. Sempra in tema casa, l’anno 2023 è caratterizzato da altre modifiche alle discipline agevolative e, conseguentemente, da novità per la compilazione del modello 730/2024 - in particolare cambia la redazione del quadro E, Sezione III C - righi da E56 a E59. Le novità interessano il bonus mobili che è stato modificato per l’anno 2023: il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro. Le altre novità interessano chi sceglie “il mattone” come investimento. Cambia - o meglio, si estende al 2023 - la detrazione IVA nel caso di acquisto di un’abitazione in classe energetica A o B. È, difatti, riconosciuta una detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per i suddetti acquisti effettuati da imprese costruttrici degli immobili stessi. Quali sono le novità e come impattano nella compilazione del nuovo 730? Nei dichiarativi 2024 il superbonus in 10 anni L’art. 2, comma 3-sexies, decreto Cessione crediti (D.L. n. 11/2023) ha introdotto nell’art. 119 del decreto Rilancio il comma 8-quinquies, in virtù del quale il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, come previsto a legislazione vigente dai commi 1, 3-bis, 4, 5 e 8 dello stesso art. 119. La nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023 e, pertanto, il modello 730/2024 è deputato ad accogliere tale novità in tema di superbonus. In precedenza, invece, il legislatore aveva posto un quadro diverso. Più precisamente, per le spese sostenute: - fino alla data del 31 dicembre 2021, la detrazione poteva essere in 5 rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato); - a partire dal 2022 agli anni in avanti, la detrazione poteva essere in 4 quote annuali di pari importo. Grazie alla riformulazione della disciplina disposta dal D.L. n. 11/2023) solo per le spese del superbonus 110% sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, è possibile effettuare un riparto, in luogo delle 4 rate previste, in 10 quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023. La facoltà concessa è vincolata all’esercizio di un’opzione da effettuare nel modello dichiarativo a condizione che la rata di detrazione, relativa al periodo d’imposta 2022, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Qualora si voglia procedere in tal senso, occorre ricordare che: 1) l'opzione è irrevocabile; 2) la richiesta di ripartizione in 10 quote annuali deve essere esercitata a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 relativa al 2023 - indicando nel campo “Anno” il 2022 e nel campo “numero rata” il numero “1”. 3) condizione: la rata di detrazione del 2022 non deve essere stata indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 2023. Per quanto detto, il legislatore richiede al contribuente, per avvalersi di 10 annualità per poter fruire della detrazione fiscale, di esercitare l'opzione a partire nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2023. Tale richiesta contiene un’implicita indicazione, ovvero che nel compilare il “precedente” modello dichiarativo il contribuente NON abbia inserito la prima delle 10 rate delle spese nella dichiarazione del 2023, relativa al periodo d’imposta 2022, come precisato nella circolare n. 13/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate. Nel modello 730/2024 il quadro E accoglie il superbonus in 10 rate Nel modello 730 il contribuente potrà scegliere il riparto della detrazione del superbonus in 10 anni. Il quadro deputato ad accogliere tale opzione è quello in cui si indicano le spese sostenute nell’anno 2023 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito. La novità sarà oggetto della compilazione dei righi da E61 a E62 del quadro E. In particolare, se per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, il contribuente vuol optare per ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo dovrà indicare: - Colonna 2 (Anno): 2022; - Colonna 7 (Numero rata): 1 L’opzione è possibile sempreché il contribuente non abbia indicato, nella dichiarazione presentata nel 2023, la quota spesa relativa al periodo d’imposta 2022 ai fini del riparto della detrazione. Se, invece, il contribuente, secondo le regole ordinarie, ha compilato il modello dichiarativo lo scorso anno (modello 730/2023 ovvero Redditi 2023) indicando tale spesa, risulta necessario prima procedere con una rettifica. In pratica, si potrebbe considerare l’ipotesi di presentare una dichiarazione integrativa - “ravvedendosi” per la quota di detrazione già fruita - al fine di eliminare tale quota di spesa del 2022 dal modello dichiarativo - per poter accedere alla nuova opportunità concessa dal citato decreto Cessione crediti e procedere con l’opzione per il riparto del superbonus in 10 rate annuali di pari importo. Nuovo tetto massimo per il bonus mobili L’agevolazione riconosce una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio: - manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; - manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; - ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; - ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 8.000 euro, tale novità interessa la compilazione della sezione III-C del quadro E. In particolare, il nuovo limite massimo di spesa comporta una maggiore attenzione nella compilazione del rigo E57 destinato ad accogliere le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati. La novità dovrà essere considerata per la compilazione del rigo citato e, precisamente, della colonna 2, in cui indicare l’anno di riferimento, e della colonna 4, in cui indicare la spesa sostenuta entro il limite di: - 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; - 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, - 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021. Nel modello 730 la detrazione IVA per l’acquisto di case green La detrazione IVA per l’acquisto di abitazioni green interessa la compilazione della sezione III-C del quadro E del modello 730/2024, visto che l’agevolazione spetta anche per gli acquisiti di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, effettuati nel 2023. Ai soggetti che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, hanno acquistato unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50% dell’IVA pagata. La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali. Il beneficio spetta anche per l’acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (circolare n. 20/E/2016). Anche per gli acquisti effettuati nel 2023 relativi a unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta la detrazione IVA del 50%. Le novità prevedono una specifica compilazione del modello 730/2024 e, precisamente, del rigo E59 del quadro E in cui si dovrà indicare: - in colonna 1 il numero della rata che per gli acquisti effettuati nel 2023 è uguale 1; - in colonna 2 l’importo dell’IVA pagata all’impresa da cui è stato acquistato l’immobile.