L’attribuzione prevista a favore del Comandante provinciale della GdF di trasmettere direttamente al Presidente della Commissione Tributaria provinciale competente per territorio l’istanza di misure cautelari prevista dall’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, a seguito dei processi verbali redatti dai dipendenti reparti, incrementa per il contribuente sottoposto a verifica la necessità di attivare il contraddittorio durante le operazioni di controllo. Il contraddittorio è un’opportunità da sfruttare A dire il vero non si tratta di una “nuova” necessità dettata dalle modifiche della legge di conversione del D.L. n. 119/2018: si tratta di un’opportunità da sfruttare adeguatamente per gettare le basi della difesa già in ambito endoprocedimentale e, possibilmente, prevenire conseguenze sgradevoli per il contribuente nella prosecuzione del procedimento di controllo e di accertamento. Non è superfluo rammentare che anche la giurisprudenza di legittimità ha specificamente affrontato in passato la questione, talvolta stigmatizzando la pressoché totale inerzia del contribuente durante le operazioni di verifica, sì da tacciare detto comportamento come assertivo della bontà dei risultati ai quali erano giunti i verificatori. Infatti, secondo la sentenza 26 gennaio 2004, n. 1286 della Sezione tributaria della Corte di Cassazione, “la partecipazione alle operazioni di verifica senza contestazioni equivale sostanzialmente ad accettazione delle stesse e dei loro risultati. Non occorre per questo un'accettazione espressa, ma soltanto la mancanza di contestazioni. Se avesse avuto qualcosa da contestare sulle operazioni di verifica (che concernevano - vale sottolinearlo - la materialità dei fatti e non considerazioni tecniche o giuridiche) il contribuente avrebbe dovuto, e potuto, formulare immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale”, anche se poi i Giudici ammettono come un giudizio di merito non possa fondarsi sul solo “carattere di confessione stragiudiziale della partecipazione in contraddittorio alle operazioni di verifica, ma piuttosto su di un insieme complessivo di elementi, valutati nel loro insieme per la formazione del convincimento dei giudici. La verifica in contraddittorio è soltanto uno di essi”. Il contraddittorio con i verificatori, quindi, va ricercato proprio al fine di contrastare genesi di rilievi con ricadute complessivamente poco piacevoli: anche in termini di possibili “inneschi” per le eventuali “nuove” richieste di misure cautelari. Laddove i verificatori delle Fiamme Gialle, d’ora in poi, contribuiranno “direttamente” a generare l’istanza, seppure per il tramite del sovraordinato Comandante Provinciale, l’attivazione del contraddittorio durante le fasi di verifica non potrà che giovare ad entrambi le parti. In proposito, il difensore del contribuente potrà giovarsi delle interpretazioni e dei parametri applicativi previsti per le richieste delle misure cautelari, di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2010 e alla circolare della Guardia di Finanza n. 1/2018, Vol. II, parte III, cap. 3, par. 11, nonché, per quanto riguarda il contraddittorio durante le operazioni di verifica, di quanto affermato sempre alla citata circolare n. 1/2018, Vol. II, parte III, capitolo 3, par. 4, dove vengono chiaramente richiamati i verificatori a “profondere ogni sforzo, anche di carattere organizzativo, per porre il contribuente nelle migliori condizioni di rispondere alle richieste formulategli e/o di fornire elementi probatori a suo discarico, evitando, tendenzialmente, di formalizzare le irregolarità riscontrate nell’ultimo giorno di attività senza un precedente confronto con il contribuente o con il soggetto che lo assiste, fatti salvi casi eccezionali dettati da particolari e motivate ragioni di urgenza”.