Agenzia delle Dogane - Risoluzione n. 1 del 22 gennaio 2020 L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la risoluzione n. 1 del 22 gennaio 2020 riguardante i consumi di prodotti energetici interni a stabilimenti di produzione, così come disciplinati dall’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95. Questa norma si è sempre basata sulla sussistenza di determinati presupposti che circoscrivono la definizione di consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento di produzione dei medesimi prodotti energetici, utile a non far sorgere l’obbligazione tributaria. La disciplina unionale ha affermato che il consumo di prodotti energetici in uno stabilimento di produzione dei medesimi non è considerato fatto generatore d’imposta; resta invece assoggettato ad accisa il prodotto che venga destinato a scopi non connessi con la produzione di prodotti energetici. Sul punto l’art. 22 del D.Lgs. n. 504/95 ha riprodotto il contenuto delle previsioni comunitarie integrandolo con la presunzione che considera consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti. Per tale motivo l’Agenzia delle Dogane ha sempre applicato la normativa, riconoscendo come non realizzato il fatto generatore di accisa qualora il consumo di prodotti energetici sia avvenuto all’interno di uno stabilimento di fabbricazione e per fini connessi alla produzione degli stessi prodotti. Analogo trattamento è stato riservato ai prodotti energetici utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti nei cosiddetti trattamenti definiti, che si trovano solitamente nei processi industriali realizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti petrolchimici. Occorre tra l’altro evidenziare che nella stessa cornice giuridica opera la presunzione di cui al terzo periodo del comma 1 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 504/95 che ricomprende tra i consumi connessi alla produzione quelli effettuati per operazioni di riscaldamento necessarie a conservare la fluidità dei prodotti energetici. L’Agenzia delle Dogane ha affermato che l’art. 22, recante impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione, conduce ad una lettura univoca che non consente interpretazioni estensive delle stesse. Di qui emerge l’incompatibilità della categoria dei depositi commerciali di prodotti energetici gestiti ai sensi dell’art. 23, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 504/95 con la fattispecie di esclusione dall’applicazione dell’accisa prevista dall’art. 22, per carenza dei requisiti di legittimazione. Infatti, tantomeno l’effettuazione di attività di miscelazione di prodotti energetici può valere a far assumere all’esercizio del deposito fiscale i caratteri oggettivi propri di uno stabilimento di produzione. Pertanto, sul prodotto impiegato in siffatti impianti di mero stoccaggio per operazioni di riscaldamento necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici detenuti è dovuta l’accisa.