Revisione della mini-IRES confermata, ma con alcune modifiche. È quanto si desume dalla lettura della norma contenuta nel decreto Crescita, come ritoccata dalla Camera durante l’iter di conversione. Infatti, nel corso dell’esame in sede referente l’abbassamento dell’aliquota è stato reso più graduale (cinque periodi d’imposta, in luogo di quattro) sino ad arrivare, a decorrere dal 2023 a regime, ad un’aliquota agevolata pari al 20 per cento, più favorevole del 20,5 originariamente previsto dal decreto-legge a regime, con decorrenza dal 2022. Nella medesima sede è stato specificato il termine per l’emanazione delle disposizioni attuative (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame) delle norme in esame. Proviamo, dunque, alla luce dei suddetti cambiamenti, ad analizzare la norma nella sua versione definitiva. Come funziona la nuova mini-IRES L’art. 2 del D.L. n. 34/2019 prevede una progressiva riduzione dell’IRES per i soggetti passivi solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. Al riguardo, va precisato che: - l’agevolazione opera nei limiti dell’incremento di patrimonio netto registrato al termine dell’esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo; - l’eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto. È previsto anche un meccanismo di riporto dell’eventuale eccedenza di utili: per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo. Da evidenziare che la disciplina di cui si discute: - è applicabile anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d’impresa in contabilità ordinaria; - è cumulabile con altre agevolazioni fiscali eccetto che con la riduzione alla metà dell’IRES per gli enti del terzo settore. Le nuove aliquote IRES Il testo originario del decreto prevedeva l’abbassamento al 22,5% per l’anno di imposta 2019, al 21,5% per il 2020 e al 20,5% dal 2023. Ora, invece, viene previsto che l’aliquota ordinaria (24%) verrà ridotta più gradualmente e, in particolare, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, rispettivamente, è ridotta di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 e di 3,5 punti percentuali. Alla luce di quanto appena detto, dunque, le aliquote saranno le seguenti: - 22,5% per l’anno di imposta 2019; - 21,5% per il 2020; - 21% per il 2021; - 20,5% per il 2022; - 20% a decorrere dal 2023, a regime. Si evidenzia che alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta, l’addizionale IRES del 3,5%, prevista per le banche e gli intermediari finanziari, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata, al fine di lasciare invariato il livello di imposizione per il settore. Gli elementi per il calcolo della mini IRES I due elementi da considerare ai fini del calcolo dell’agevolazione sono: - le riserve di utili non disponibili; Ci si riferisce alle riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c. (che disciplina la relativa distribuzione ai soci), in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. - l’incremento di patrimonio netto. È inteso come la differenza tra: - il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo) del conto economico del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti, e - il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo) del conto economico del medesimo esercizio. Applicazione ai soggetti in regime di consolidato o trasparenza Sono previste anche alcune norme di coordinamento per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale. In particolare è previsto che: - per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Analoga norma vale per il caso di consolidato mondiale; - in caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.