Corte di Appello di Milano - Sentenza n. 439 del 4 marzo 2020 Approcciare ripetutamente le colleghe tramite chat, messaggi e rete aziendale interna costituisce giusta causa di licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 439 del 4 marzo 2020, che ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del bancario insistente, colpevole di aver rivolto alle colleghe attenzioni sgradite. L’uomo era arrivato fino a seguirle in bagno per rivolgere loro apprezzamenti e inviti sessualmente espliciti. Ogni occasione era buona per invitarle a pranzo o a bere un caffè, tanto che le colleghe erano state costrette a riferire gli episodi ai propri responsabili. A nulla erano valse le lettere di richiamo dell’azienda: l'uomo aveva continuato ad approfittare della pausa caffè per avvicinare le donne e per chiedere loro di uscire. Ai rifiuti erano seguite nuove richieste nella chat aziendale e sui profili social delle colleghe, che avevano puntualmente bloccato il contatto molesto. L’uomo si era sempre difeso adducendo di rivolgere alle colleghe dei semplici inviti per pura galanteria. Ma se le donne non rispondevano ai messaggi, l’uomo le aspettava alla macchinetta del caffè per chiedere loro spiegazioni. Le attese duravano anche venti minuti e solo dopo l’arrivo dei funzionari, l’uomo tornava alla propria postazione di lavoro. Se il dipendente incrociava le colleghe in pausa pranzo, tornato in ufficio, inviava loro un messaggio, al quale puntualmente seguiva l’invito a bere un caffè. Alle udienze le colleghe hanno riferito di provare ansia per quelle attenzioni insistenti e di non essere più serene al lavoro, tanto da evitare di andare al bagno o a prendere il caffè. Spesso, infatti, l'uomo era stato visto sostare al piano dove si trovavano gli uffici delle donne, tanto da ingenerare in loro un’ansia e un disagio continui. «Nonostante i nostri inviti a smettere quelle attenzioni – dichiarano in udienza – lui ribadiva che era libero di farlo e che avremmo potuto chiudere la chat aziendale». Per la banca si tratta di «condotte incivili, poste in essere con un indebito utilizzo della chat aziendale, che creano nelle persone che ne sono vittime condizioni di ansia, disagio e fastidio, fino a generare un timore per la propria incolumità». Le donne infatti avevano chiesto la collaborazione di altri colleghi che le avvisavano quando l’uomo non si trovava nei paraggi, in modo da essere libere di bere un caffè da sole. I giudici non hanno dubbi: si tratta di condotte che non hanno bisogno di molti commenti. Il comportamento reiterato del dipendente ha leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario alla base del contratto di lavoro. L’uomo infatti ha manifestato «un profondo disinteresse per il turbamento e disagio provocato alle colleghe dai continui e inopportuni inviti». Di conseguenza il licenziamento è legittimo.