L'esito positivo della messa alla prova blocca la confisca per equivalente disposta nei confronti dell’evasore fiscale. Con la sentenza n. 47101 del 20 novembre 2019, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso contro la decisione del tribunale, che dava il via libera alla confisca per equivalente delle somme oggetto di sequestro preventivo, pur avendo dichiarato di non doversi procedere per il reato di omesso versamento dell’Iva perché estinto grazie all’esito positivo della messa alla prova. Una scelta contestata, con successo, in Cassazione. Ad avviso della difesa, infatti, la confisca, prevista dalla legge sui reati tributari (articolo 12-bis del Dlgs 74/2000), può essere disposta solo in presenza di una sentenza di condanna o in caso di patteggiamento. Ma deve essere esclusa nell’ipotesi, come nella vicenda esaminata, di estinzione del reato grazie al superamento della messa alla prova, istituto previsto dall’articolo 168-ter che sospende il processo in attesa dei risultati raggiunti dall’imputato, salvo poi riprenderlo in caso di esito negativo. Sul punto il codice penale chiarisce che il superamento della prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. E certamente, come precisa la Suprema Corte, la confisca per equivalente non è una sanzione amministrativa accessoria. La misura ablatoria, confermano i giudici della quinta sezione penale, può essere disposta, per espressa previsione normativa, solo se c’è una sentenza di condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Ipotesi diverse dalla sentenza che dichiara l’estinzione del reato quando la “riparazione” sociale - alla quale è finalizzata questa forma alternativa di definizione del processo - è andata a buon fine. A differenza del patteggiamento e del verdetto di condanna, infatti, con la messa alla prova si prescinde dall’accertamento della responsabilità penale. Per la Corte di Cassazione resta dunque ferma, come indicato dal codice penale, solo la possibilità di applicare le sanzioni amministrative accessorie, nel caso siano previste dalla legge.