La super mediazione può attendere. Parte il 30 giugno 2023 l’ampliamento, dovuto alla riforma della giustizia civile (D.Lgs. 149/2022), delle materie, tutte rilevanti la contrattualistica commerciale, per cui lo strumento alternativo di definizione delle controversie è condizione di procedibilità. La decorrenza dell’estensione delle materie della cosiddetta “mediazione obbligatoria”, che interessa le imprese e i professionisti, non rientra, infatti, tra le novità per la mediazione anticipate al 28 febbraio 2023 dalla legge 197/2022 (legge di Bilancio per il 2023). Le imprese possono sfruttare la vacatio legis per preparare al meglio la propria organizzazione alla gestione rinnovata del possibile contenzioso. Tra quelle anticipate troviamo, invece, alcune novità che possono apportare benefici per le imprese, come le sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni riottose a mettersi d’accordo con un privato disposto ad arrivare a un’intesa e anche quelle relative alle conseguenze processuali negative per chi non partecipa alla mediazione: una soluzione rapida facilitata dai disincentivi a logorarsi nelle aule dei tribunali è oggettivamente sempre interessante per gli operatori economici. Tra quelle anticipate al 28 febbraio 2023 ci sono anche le novità relative ad aspetti procedurali, tra cui spicca il consolidamento delle modalità digitali per lo svolgimento degli incontri e per la produzione dei documenti. Pur nella complessità del quadro, esaminiamo, dunque, i profili di maggiore interesse per le imprese. Estensione delle materie Pur se rinviate fino al 30 giugno 2023, le aziende devono preparare la propria organizzazione al fatto che alcuni contratti importanti per la vita delle imprese sono inseriti tra quelli per cui le controversie devono essere portate prima davanti a un mediatore e solo dopo, se il tentativo di composizione alternativa della lite non va buon fine, si può andare davanti a un giudice. I contratti coinvolti in questa estensione sono i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. Sono tutte materie, tra l’altro, che richiedono una specializzazione, che dovrà essere assicurata dagli organismi di mediazione e dai mediatori professionali. Per quanto la professionalità della mediazione non sia solo giuridica, una mediazione da parte di chi non sia in grado di comprendere gli aspetti di merito legale della lite, limitandosi agli aspetti relazionali e motivazionali del contenzioso e allo svolgimento delle tecniche agevolative di un’intesa “win win”, sarà una mediazione di minore livello qualitativo. Vista dal lato delle imprese, l’obbligo di mediazione potrà spingere le parti contendenti, come di fatto avviene nella pratica di tutti i giorni, a valutare di sbrogliare in maniera diretta e amichevole, senza intermediari, qualsiasi litigio o discordanza. In effetti, anche le mediazioni, seppure siano fuori dalla giurisdizione, hanno una loro burocrazia e una rete procedurale con alcuni vincoli e rischi. Conseguenze processuali Su alcuni di questi rischi è intervenuto un articolo della riforma, che parte il 28 febbraio 2023 e, quindi, riguarda tutte le controversie per cui è prevista la media-conciliazione. Ci si riferisce al nuovo articolo 12-bis del D.Lgs. 28/2010. Il primo rischio per un’impresa che non partecipa al primo incontro di mediazione senza giustificazione è che questa assenza sia valutata dal giudice per dare torto nel procedimento civile che si apre dopo il fallimento del tentativo di conciliazione. Se, poi, siamo in un campo di mediazione obbligatoria, c’è una sanzione pecuniaria che viene irrogata dal giudice ed è determinata in un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Sempre in questo ambito di controversie, chi non partecipa alla mediazione e poi perde la causa potrà, se lo chiede la parte vittoriosa, essere condannata a pagare a chi vince una somma determinata in equità e non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Queste conseguenze riguardano tutte le mediazioni a partire dal 28 febbraio 2023 e, quindi, gli uffici legali delle imprese, i loro consulenti e legali faranno bene a soppesare costi e benefici, inserendo tra le poste negative le controindicazioni sul piano probatorio e sul piano economico. Liti con la P.A. Conciliare una controversia con una pubblica amministrazione è difficilissimo a causa della “paura della firma”, cioè del timore del dirigente pubblico di incorrere in responsabilità erariali se assume la decisione di transigere, rinunciando a somme o pagando somme in contestazione. Nella prassi si sente talvolta l’opinione per cui per un dipendente pubblico meglio aspettare la sentenza, anche correndo il rischio di perdere la causa. Ciò provoca danni alle casse pubbliche quando la P.A. finisce per pagare molto di più o ad incassare molto di meno rispetto ai termini di una possibile conciliazione. Non sarà più così per effetto del nuovo articolo 1 della legge 20/1994 e del nuovo articolo 12 bis del D.Lgs. 28/2010, come novellati rispettivamente dagli articoli 8 e 7 del D.Lgs. 149/2022. La modifica all’articolo 1 della legge sulla Corte dei Conti (legge 20/1994) prevede che, in caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione da parte dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave e cioè negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. La limitazione di responsabilità agevola la conclusione dell’accordo e, per le imprese, evita il logoramento in un lungo ed estenuante processo civile. Tra l’altro il salvagente per i funzionari pubblici opera anche per gli accordi in sede giudiziale. L’alleggerimento della posizione del dirigente pubblico si applica anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (articolo 41 D.Lgs. 149/2022). A ciò deve aggiungersi quanto prevede l’ultimo comma del nuovo articolo 12 bis del D.Lgs. 28/2010: la sanzione pecuniaria e la condanna equitativa a favore della parte vittoriosa a carico della P.A., che non partecipa alla mediazione, obbliga il giudice a trasmettere copia del provvedimento adottato al pubblico ministero della Corte dei conti. Questo significa che il funzionario pubblico potrà essere esposto alla rivalsa erariale se fin dall’inizio snobba la mediazione. Visto dall’ottica delle imprese significa poter confidare in una rapida soluzione del contenzioso con l’ente pubblico, che non ha convenienza a coltivare il contenzioso.