Trascorso il termine del 30 aprile 2019 per l’invio delle comunicazioni di gennaio e febbraio (al 30 aprile scadeva anche la comunicazione di marzo), risulta di fatto ripristinata la periodicità mensile per l’esterometro, la comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, che con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di aprile dovrà essere inviata entro il 31 maggio 2019. Entro lo stesso giorno, a seguito della proroga prevista dall’art. 3, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, devono essere comunicate anche le operazioni transfrontaliere relative ai mesi di marzo e aprile dei soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfacce elettroniche. Comunicazione delle operazioni transfrontaliere Ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, secondo cui: “i soggetti passivi [...] trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche [...]. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”, a partire dal periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano, sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La comunicazione dei dati deve avvenire secondo le regole definite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o registrazione del documento. Per quanto concerne l’ambito soggettivo, sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Rimangono, tuttavia, esclusi dagli obblighi in esame i soggetti che operano in base: - al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 31 dicembre 2015); - al regime forfettario per gli autonomi di cui all’art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014. La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi: - effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia; - ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Al riguardo, è importante sottolineare che il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti induce a ritenere che la comunicazione sia dovuta certamente per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia ma anche nei confronti di privati consumatori non stabiliti. Per quanto, invece, attiene le operazioni oggetto di comunicazione, sono escluse quelle per cui: - è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni); - è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Nota bene Con la circolare n. 13/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto “la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”. L’ambito oggettivo ricomprende, pertanto, tutte le operazioni con controparti non residenti e non stabilite nel territorio dello Stato, per le quali non sia stata emessa fattura elettronica. Le informazioni richieste all’interno della comunicazione sono le seguenti: - dati identificativi del cedente/prestatore, - dati identificativi del cessionario/committente, - data del documento comprovante l’operazione, - data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), - numero del documento, - base imponibile, - aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la “Natura operazione”. Termini per l’invio dell’esterometro Per quanto riguarda i termini entro i quali effettuare la trasmissione telematica, il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che “la trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”. Con D.P.C.M. 27 febbraio 2019 è stato disposto il differimento al 30 aprile 2019 del termine entro il quale effettuare l’invio telematico dei dati in esame relativamente alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019, tenendo anche conto che sempre il 30 aprile 2019 rappresentava il termine ordinario entro il quale inviare l’esterometro relativo alle operazioni del mese di marzo. Per i primi tre mesi dell’anno è stata, pertanto, prevista una proroga dell’invio al 30 aprile 2019; la periodicità torna a tutti gli effetti mensile con la scadenza fissata al 31 maggio. Proroga per chi utilizza i marketplace Nel D.P.C.M. 27 febbraio 2019, trova spazio anche il differimento al 31 maggio 2019 della comunicazione delle operazioni transfrontaliere effettuate nei mesi di marzo e aprile per i soggetti individuati dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. n. 135/2018. Si tratta di coloro che facilitano tramite portali, marketplace, piattaforme o simili (cosiddette interfacce elettroniche), la vendita a distanza di beni quali cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, così come individuati nell’art. 17, comma 6, lettere b) e c), D.P.R. n. 633/1972. In base al D.L. n. 135/2018, infatti, è stata introdotta una normativa antifrode, la quale prevede che nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, tramite una finzione giuridica, si considerano come coloro che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge). In particolare, la disposizione in esame prevede che l’intermediario, definito dalla normativa come il “facilitatore”, soggetto che mette in contatto un venditore extra-UE con un consumatore finale tramite una piattaforma online, sia considerato come il soggetto che riceve e che cede il bene. La norma dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a un consumatore, il soggetto passivo che favorisce l’operazione sia considerato come ricevente e cedente di detti beni e sia, per effetto della norma, sottoposto al meccanismo dell’inversione contabile. In sostanza, tale regime si traduce come un sistema di monitoraggio sulle vendite a distanza effettuate tramite un intermediario. La disposizione è quindi destinata a quei soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni, mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.