L’art. 13, comma 1, del decreto Crescita prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un mercato virtuale (marketplace), un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, una serie di dati commerciali relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020. Tale comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’art. 13, D.L. n. 34/2019. In particolare, per la prima applicazione, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2019. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 660061 del 31 luglio 2019, ha stabilito i termini e le modalità di trasmissione dei dati. Le ratio della norma introdotta dal decreto Crescita Con la direttiva 5 dicembre 2017, n. 2455 l’Unione europea, apportando una serie di modifiche alla direttiva IVA n. 2006/112/CE, è intervenuta in ordine al regime impositivo delle vendite nel settore del commercio elettronico e delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all’altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità. In ragione della crescita esplosiva del commercio elettronico, infatti, si è manifestata la necessità di adattare alle nuove esigenze degli operatori le disposizioni contenute nelle precedenti direttive n. 2006/11/CE e n. 2009/132/CE, al fine di creare pari condizioni di concorrenza per le imprese e, al contempo, di proteggere il gettito fiscale degli Stati membri. In tale contesto normativo, il decreto Crescita, che ha previsto l’introduzione della dichiarazione in commento, si pone come obiettivo quello di migliorare la compliance ed evitare frodi in materia IVA, prevedendo importanti novità per quanto concerne il funzionamento delle vendite a distanza attraverso l’utilizzo di una piattaforma elettronica. La nuova disciplina, tuttavia, si differenzia dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto Semplificazioni), intervenuto a suo tempo in materia, giacché quest’ultimo ha stabilito che il soggetto che facilita le vendite a distanza di alcune tipologie di prodotti elettronici, tramite piattaforme on line, si considera aver acquistato detti beni dai relativi fornitori e averli poi ceduti ai consumatori finali, con conseguente assolvimento degli obblighi IVA e di conservazione della relativa documentazione. Il D.L. 34/2019 rinvia l’entrata in vigore dell’art. 11-bis, D.L. n. 135/2018 al 1° gennaio 2021 e, allo stesso tempo, stabilisce che le piattaforme debbano trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle vendite a distanza. Soltanto nell’ipotesi in cui i gestori di marketplace omettano di trasmettere i dati, o li trasmettano in modo incompleto, saranno considerate responsabili dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza. In particolare, nel caso di mancata trasmissione dei dati, i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Qualora, invece, vengano trasmessi dati incompleti, i suddetti soggetti non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale. In attesa dell’entrata in vigore della normativa definitiva prevista per il 2021, dunque, le piattaforme assumeranno il ruolo di “debitore d’imposta” soltanto per le vendite a distanza in relazione alle quali risulteranno verificate le condizioni ora richiamate (omessa o incompleta comunicazione dei dati e mancata dimostrazione che l’imposta è stata assolta da parte del fornitore). Quali dati comunicare e come trasmetterli Come stabilito dal decreto Crescita, i soggetti passivi IVA, obbligati alla trasmissione delle informazioni, dovranno indicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati obbligatori dei propri fornitori: - la denominazione, la residenza o il domicilio, l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente; - l’indirizzo di posta elettronica certificata; - il numero totale delle unità vendute in Italia; - a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. La comunicazione dei dati relativi alle vendite online è trasmessa all’Agenzia delle Entrate attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) e utilizzando i software di controllo disponibili gratuitamente sul sito dell'Agenzia. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione o il codice di riscontro. Per l'invio, i soggetti passivi possono avvalersi anche degli intermediari. Nel caso in cui il soggetto obbligato sia un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, quest’ultimo dovrà identificarsi per poter procedere alla trasmissione dei dati: - direttamente, ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972; oppure - tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. Nel caso in cui il contribuente si accorga di eventuali incongruenze nei dati trasmessi, potrà effettuare la rettifica delle informazioni inviate, trasmettendo, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stato commesso l’errore, la relativa rettifica, che deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento. Cessione di apparecchi elettronici Le novità apportate dal decreto Crescita, compreso l’obbligo informativo in commento, riguardano anche le transazioni commerciali di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop, effettuate tramite piattaforme commerciali online, come stabilito ex art. 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (con riferimento al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019). In particolare, i commi da 11 a 15 dell’art. 11-bis del decreto prevedono che se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza dei beni sopra elencati, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni. Analogamente, se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea, a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.