Il Governo ha risposto all’interrogazione n. 5-01949 in tema di patent box. IL QUESITO Gli interroganti hanno evidenziato l’eliminazione dei marchi dal regime patent box, avvenuto con D.L. 50/2017 in ottemperanza ad una raccomandazione OCSE, e, pertanto, hanno chiesto se il Ministro sia a conoscenza della limitazione nell’utilizzo del patent box, scaturita da una raccomandazione non vincolante rispetto alla quale, a detta degli interroganti, il Governo avrebbe potuto far valere l’interesse nazionale. LA RISPOSTA Il Governo ha sottolineato come il patent box consiste in un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Questo regime premiale trova il suo fondamento nel nexus approach elaborato in sede OCSE. L’adeguamento alle linee guida OCSE, discende dall’accordo politico dei Ministri delle Finanze nel G20 di Ankara a settembre 2015 e dei Capi di governo nel G20 ad Antalya a novembre 2015 che ha condiviso e validato gli esiti e le misure di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva oggetto delle Azioni del progetto OCSE/G2Q Base erosion and Profit Shifting, BEPS. In queste misure sono state individuate alcuni standard minimi cui gli Stati membri si devono attenere per contrastare le pratiche elusive, tra cui lo standard minimo sui cosiddetti regimi patent box, regimi opzionali di tassazione per i redditi derivanti dalle proprietà intellettuali, con il principale obiettivo di tracciare regole condivise. Quindi, secondo l’OCSE i marchi d’impresa devono essere tenuti fuori da regimi fiscali agevolati aventi ad oggetto beni immateriali, dato che tali beni intangibili non sono frutto di ricerca e sviluppo e si potrebbero prestare maggiormente a pratiche elusive di delocalizzazione dei redditi ad essi riferiti dai Paesi dove sono stati generati verso altri Paesi con fiscalità agevolata. Ne consegue che, approvando le misure esito del BEPS, l’Italia si è assunto di dare attuazione allo standard. La mancata attuazione dello standard minimo sul regime patent box avrebbe comportato una censura del nostro regime pubblicamente dichiarato pratica fiscale dannosa con conseguente danno di immagine per l’Italia come Paese sostenitore della lotta alle pratiche fiscali elusive. In sede di negoziazione delle modifiche da apportare al regime in discussione, l’Italia è comunque riuscita a garantire, quale regime transitorio la conservazione dei benefici del regime patent box secondo la disciplina originaria per tutto il quinquennio di validità e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021 per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per i primi 2 periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione (2015 e 2016). Occorre evidenziare che lo standard OCSE sui regimi patent box è stato recepito anche in ambito di Unione Europea, sempre mediante accordo politico. E in tal caso la forza vincolante dello standard è tratta dall’appartenenza stessa all’Unione Europea. Ed infatti, nel report dell’OCSE del 16 ottobre 2017, il regime Patent box italiano non è classificato come dannoso, ad eccezione del periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2016, durante il quale erano ammesse all’agevolazione fiscale anche le domande di opzione relative ai marchi d’impresa.