Il D.P.C.M. emanato il 21 febbraio 2024, dal Dipartimento per lo Sport, individua l’elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. L’inserimento nel “mansionario” previsto dal decreto risulta fondamentale per quanto riguarda gli aspetti contrattuali con cui andare a regolamentare il rapporto. In particolare, qualora la mansione risulti “decretata”, al rapporto di lavoro troverà applicazione la disciplina contrattuale prevista dal D.Lgs. n. 36/2021 e qualora la prestazione sia svolta nel settore dilettantistico, anche i particolari benefici di natura contributiva e fiscale. Quali sono gli aspetti operativi da considerare con riferimento al nuovo mansionario? Con il D.Lgs. n. 36/2021, di attuazione della riforma del lavoro nello sport, il legislatore ha posto al centro la nuova figura del lavoratore sportivo per il quale il legislatore, qualora la prestazione sia svolta nell’ambito del dilettantismo, ha previsto agevolazioni di natura contributiva e fiscale. Con l’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 viene definita la figura del lavoratore sportivo e lo scorso 21 febbraio 2024 è stato pubblicato dal Dipartimento per lo Sport il primo D.P.C.M., datato 26 gennaio 2024, di approvazione ai sensi dell’art. 25, comma 1-ter, dell’elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 25 comma 1 primo periodo del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e s.m.i. (atleta, allenatone, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva. Con riferimento al nuovo mansionario, quali sono gli aspetti operativi? E quali da un punto di vista fiscale? Il lavoratore sportivo e le sue mansioni La figura del lavoratore sportivo viene individuata dall’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 ovvero l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. Prosegue inoltre l’art. 25 nel far rientrare nella disciplina del lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Per quanto riguarda le specifiche mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, le stesse dovranno essere approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tale elenco sarà tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente. Resta confermato che: - non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportivi (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinata; - i collaboratori amministrativo gestionali, infatti, non sono lavoratori sportivi ma ad essi vengono estesi i benefici di natura fiscale e previdenziale previsti per i lavoratori sportivi. Mansioni In attuazione dell’art 25 è stato emanato lo scorso 21 febbraio, dal Dipartimento dello Sport, il D.P.C.M. di approvazione delle prime mansioni necessario per lo svolgimento di una disciplina sportiva. L’elenco è stato predisposto in base all’individuazione delle figure tecniche previste dai vari regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Federazioni Sportive Paralimpiche, le quali hanno ampia discrezione nel definire le mansioni necessarie nell’ambito del proprio sport. L’inserimento nel “mansionario” previsto dal decreto risulta fondamentale per quanto riguarda gli aspetti contrattuali con cui andare a regolamentare il rapporto. In particolare, qualora la mansione risulti “decretata”, al rapporto di lavoro troverà applicazione la disciplina contrattuale prevista dal D.Lgs. n. 36/2021 e qualora la prestazione sia svolta nel settore dilettantistico, anche i particolari benefici di natura contributiva e fiscale. È bene precisare che il mancato recepimento di alcune attività utilizzabili nel contesto dello sport non comporta da parte degli enti/associazioni l’impossibilità di utilizzarle; resta però inteso che qualora il rapporto dovesse riguardare mansioni non in elenco e qualora l’attività preveda il riconoscimento di un corrispettivo, il lavoratore potrà essere inserito in organico ma non sarà definito come sportivo e sarà necessario regolamentare il rapporto nell’ambito delle norme comuni sul lavoro subordinato con la conseguenza che al lavoratore troverà applicazione l’ordinario trattamento discale e previdenziale e per il committente verrà meno la possibilità di avvalersi dei vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla normativa speciale. È da tener presente che l’elencazione contenuta nel decreto deve intendersi, a parere di chi scrive, a titolo esaustivo e non esemplificativo, un pò come succede, per analogia, alle mansioni individuate dall’allegato al regio decreto del 1923 per il lavoro a chiamata sulle quali l’ispettorato ha sempre vietato una interpretazione per analogia. Quale tipologia contrattuale applicabile alle mansioni “decretate”? Una volta individuata la mansione nel decreto, l’attività svolta potrà, costituire oggetto di un: - rapporto di lavoro subordinato; - rapporto di lavoro autonomo; - rapporto di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, comma 1, n. 3, cpc). Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato, secondo le intenzioni del legislatore nel settore professionistico il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2094 c.c., salvo l’ipotesi in cui ricorrano le condizioni, per l’attivazione di un contratto di lavoro autonomo. Per quanto riguarda la disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato sportivo applicabile al settore professionistico che amatoriale, alla luce della peculiarità del settore e dell’attività svolta, il legislatore ha voluto introdurre una eccezione al contratto di lavoro a tempo determinato rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2015. Viene infatti previsto che - il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto; - è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la possibilità della cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva; - non trovano applicazioni gli articoli sul contratto a termine ordinario previsti dall’art. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015.