Esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori dipendenti. Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati. Quota 103 utilizzabile anche nel 2024 ma con alcuni limiti. Decontribuzione delle lavoratrici con figli. Incremento bonus pagamento di rette asilo nido. Questo è il perimento in cui si muovono le novità in materia di lavoro dopo la libera dall'Aula del Senato al maxiemendamento che ha sostituito la prima parte della legge di Bilancio includendo le modifiche introdotte durante l'esame della Manovra. Dopo l’ok del 22 dicembre, la Legge di bilancio 2024 verrà incanalata alla Camera nelle Commissioni competenti per i relativi pareri. La manovra dovrebbe arrivare in Aula il 28 e chiudere entro il 29 senza voto di fiducia come stabilito nei giorni scorsi in conferenza dei capigruppo. Esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori dipendenti - Reintrodotto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. Fringe benefits - Prevista, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina di favore in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio di favore consiste nell’elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) vengono incluse le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e le spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute riguardano anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati - Estesa ai premi e alle somme erogati nel 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nel 2023, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, che riguardano alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa). Aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato - Per il solo 2024, prorogata la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. La legislazione vigente prevede per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell’anno d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro. Lavoratori commercio e comparto turistico alberghiero - Introduzione, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e per i lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi i lavoratori degli stabilimenti termali, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il suddetto trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel periodo d’imposta 2023 abbiano un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo. Facoltà di riscatto - La disposizione concede la facoltà di riscatto, per il biennio 2024-2025, nella misura massima di cinque anni, di periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Quota 103 utilizzabile anche nel 2024 - Anche nel 2024 potrà dunque essere utilizzata l’uscita anticipata con quota 103 (almeno 62 anni di età e 41 di versamenti) ma, rispetto all’anno precedente, ci saranno alcune limitazioni: dal ricalcolo contributivo dell’assegno, con un sistema che non sarà più “misto”, al tetto all’assegno fino a quando non sarà raggiunto la soglia di vecchiaia dei 67 anni. Assicurazione generale obbligatoria - Agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2024. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Rinuncia all’accredito contributivo - I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2024 possano rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. ISCRO - Messa a regime dal 2024 della prestazione ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per i soggetti iscritti alla gestione separata. Lavoratori call center - Per l’anno 2024, una dote da 10 milioni di euro per il finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei Call center. Dipendenti da aziende sequestrate e confiscate - Trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività. Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione - È introdotta in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024 , non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. Decontribuzione delle lavoratrici con figli - Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del cento per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile., Per l’anno 2024, in via sperimentale, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Congedo parentale – Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari dell’80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, è previsto il riconoscimento di un’indennità pari al 60 per cento (in luogo dell’attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Viene specificato infine, che questa disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità. Bonus pagamento di rette - Incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. L’incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell’incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di Isee superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.