La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17963 depositata il 4 luglio 2019, ha confermato che la mancata sottoscrizione della copia del ricorso consegnata o spedita per posta all’Amministrazione finanziaria comporta la mera irregolarità, se l’originale, depositato nella segreteria della commissione tributaria, risulta sottoscritto, e non l’inammissibilità. E’ stato poi ribadito che in caso di mancanza di sottoscrizione della procura, è sufficiente che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale del ricorso e che la copia notificata contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto dal difensore. IL FATTO Una Srl proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, per somme dovute a causa di omesso versamento IRES ed IRAP. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo. Anche la CTR rigettava l’appello proposto dalla contribuente, ritenendolo inammissibile rilevando in primis che lo stesso era privo delle sottoscrizioni del rappresentante della società e dei difensori, e che la procura non risultava firmata dal legale rappresentante. Avverso la suddetta decisione la società ricorreva per cassazione, con diversi motivi. In particolare censurando la decisione dei giudici del gravame nella parte in cui dichiaravano inammissibile l’appello e denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla verifica della sottoscrizione sul ricorso in originale depositato in cancelleria ed acquisito al fascicolo processuale. La ricorrente, infatti aveva evidenziato ai giudici d’appello che la carenza di sottoscrizione fosse rilevabile solo sulla copia del ricorso in appello notificata all’Ufficio e non anche sull’originale depositato in CTR. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ribadendo che ai fini dell’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio o dell’appello, dinanzi alle Commissioni tributarie, l'omessa sottoscrizione dell'atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge. Essa non ricorre allorché sia priva della firma solo la copia dell'atto, notificata all'ufficio, purché l'originale del ricorso sia stato sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria. Secondo i giudici di legittimità, la mancanza di sottoscrizione sanzionabile con l’inammissibilità del ricorso, va intesa come mancanza materiale del requisito imposto dalla legge, e non già quando essa risulti presente per relationem attraverso il rinvio implicito della fotocopia all’atto originale e questa conformità non sia stata constatata, o se, anche lo sia stata, essa risulti comunque infondata. Quanto alla mancanza della sottoscrizione della procura, la Corte ha precisato che così come avviene nel giudizio civile, è sufficiente che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale e sia seguita dall’autenticazione del difensore, e che la copia notificata, contenga soltanto elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di procura speciale.