Con la circolare n. 55 del 4 aprile 2024, l'INPS ha fornito ulteriori istruzioni sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare. L’articolo 1, comma 156, della legge di Bilancio 2024, in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge n. 1918/1937 ha previsto che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del Regio decreto-legge n. 1773/1933, l’indennità giornaliera sia pari al 60 per cento della retribuzione, e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso. In merito alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG), utile al calcolo delle prestazioni di malattia per la generalità dei lavoratori dipendenti, va preliminarmente considerato quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 314/1997 che, in sede di unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale, ha sostituito l’articolo 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni. Tale novella legislativa ha fissato il principio secondo cui l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali, salvo alcune specifiche deroghe dettate dalla diversa natura del prelievo o ispirate da considerazioni d'ordine generale in materia di politica previdenziale. Tanto premesso, è opportuno altresì evidenziare che per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno; conseguentemente, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro. Fanno, altresì, eccezione - nel senso che devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione - l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia. Gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo. Per quanto concerne l’individuazione della retribuzione media giornaliera utile al fine del pagamento delle indennità di malattia fondamentale e complementare, il novellato articolo 10 del R.D.L. n. 1918/1937, prevede che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia o, per gli eventi insorti nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti. Per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla legge n. 413/1984 (aventi diritto alle tutele specifiche ove in possesso dei requisiti contributivi), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore. Nell’intento di armonizzazione della novella legislativa in esame, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati. Dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi” La determinazione della base di calcolo per la liquidazione in modalità diretta delle prestazioni di malattia avviene utilizzando i valori contenuti nell’elemento “retribuzione teorica” e nel “numero mensilità” annue del flusso Uniemens. Al riguardo, si ricorda che per “retribuzione teorica” si intende la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale contributivo, ove inferiore), qualora non fossero intervenuti eventi tutelati o non tutelati, a esclusione delle voci espressamente previste nelle suddette indicazioni per i flussi Uniemens. In un’ottica di armonizzazione, fermo restando quanto sopra illustrato con riferimento alla determinazione della base di calcolo, l'INPS sta aggiornando le procedure di gestione per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens. Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens. Considerato che, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 413/1984, le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono e che, in tale termine, vanno inoltre trasmessi i flussi Uniemens, a tutela dei lavoratori interessati, la prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro. In assenza di flussi Uniemens, l'INPS deve invece provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria. A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata automaticamente in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati. Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione dei dati retributivi con l’apposito applicativo finora in uso “Comunicazione dei flussi retributivi”, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 413/1984, le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono.