Maggiorazione ANF in presenza di soggetti inabili: domande accolte provvisoriamente
Il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare o di inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro (che diversamente sarebbe escluso in quanto maggiorenne), tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Qualora all’esito della revisione sia confermato che il componente il nucleo familiare, se maggiorenne, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza. Qualora all’esito della revisione non risulti confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato, si procederà alla reiezione della domanda di autorizzazione ANF per la maggiorazione dei livelli dalla data dell’accertamento sanitario. Sono i chiarimenti forniti dall’INPS con il messaggio n. 754 del 22 febbraio 2021.
L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, nel disporre che l’assegno in argomento compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle, precisa che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
La certificazione medica presentata a corredo della domanda deve essere esaminata dall’Ufficio medico legale di Sede anche per i soggetti fruitori dell’indennità di frequenza al fine di valutare la effettiva “incapacità del minore a compiere gli atti della propria età” o, nel caso di componente maggiorenne, la “inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro”.
Dal punto di vista amministrativo il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, acquisito il parere dell’Ufficio medico legale, e, in generale, la durata di godimento del predetto diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede.
La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF nelle more dell’iter sanitario di revisione.
Al riguardo, si rammenta che l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità, ha previsto che: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Le istruzioni operative fornite dall’Istituto, finalizzate all’attuazione della predetta disposizione, operano il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, in quanto i soggetti precedentemente autorizzati alla fruizione dei benefici economici in base a una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Pertanto, il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare o di inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro, tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.