La maggiorazione dell'aliquota Ici può essere applicata solo dopo due anni dal trasferimento di residenza del proprietario e solo se la casa rimane sfitta. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23052 del 17 settembre 2019. IL FATTO Il proprietario della casa, ricorrente contro il Comune, ha contestato l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille (maggiorata di due punti rispetto all'aliquota ordinaria del 7 per mille) per gli anni 2007/2008, dal momento che lui aveva mantenuto la residenza in quella abitazione sino al 20 marzo 2007, data nella quale l'aveva trasferita altrove, e ciò considerando che le norme di riferimento non consentivano la maggiorazione in questione prima del decorso di due anni da quella data, e quindi prima del mese di aprile 2009. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE I giudici della Cassazione gli hanno dato ragione. Il riferimento da cui partire è all'articolo 2, comma 4, del Dlgs 431/1998 il quale «è chiaro e lineare» - si legge nella sentenza - sul fatto che si possa prevedere una aliquota maggiorata del 2 per mille, in deroga al limite massimo di legge, con riferimento agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: nessuna distinzione è prevista dalla norma tra i diversi usi, le diverse ragioni, le diverse situazioni, anche di fatto. Unico presupposto di legge è che si tratti di immobili non locati, con contratto registrato, da almeno due anni, sempre che non siano già utilizzati dal proprietario come propria abitazione: in altri termini la norma ricomprende tutte le cosiddette seconde case. Trattandosi di una norma speciale espressamente derogatoria del limite massimo dell'aliquota ordinaria (1 per mille) stabilito dalla legge, non sono consentite interpretazioni restrittive o estensive, peraltro non fondate né su elementi letterali né sulla ratio della norma che è, sì, quella di disincentivare situazioni di immobili lasciati "sfitti" e non utilizzati, ma riconoscendo nel contempo al proprietario un lasso di tempo congruo (due anni) per valutare le possibili opzioni di godimento del suo immobile e la convenienza di un eventuale contratto di locazione, prima di dover subire l'applicazione dell'aliquota maggiorata. Alle medesime conclusioni conducono l'interpretazione letterale e la ratio dell'articolo 6 della delibera n. 20/2007 del Comune di Massa, che riproduce la norma di legge con l'ulteriore precisazione che deve trattarsi di immobili ad uso abitativo «detenuti a fini turistici o a disposizione». Anche tale indicazione, invero, non introduce alcuna distinzione tra le seconde case: al contrario, la disgiuntiva «o» e la genericità dcl termine «a disposizione», assumono una valenza omnicomprensiva e inducono a ritenere incluse nella regolamentazione in discorso tutte le abitazioni in qualsiasi modo e per qualsiasi finalità detenute dal proprietario ma non utilizzate come propria abitazione né locate a terzi con contratto regolarmente registrato.