L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 481 del 22 dicembre 2023, ha fornito chiarimenti in tema di diritto di rivalsa del cedente della maggior IVA accertata. L'articolo 60 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 rubricato ''Pagamento delle imposte accertate'', all'ultimo comma sancisce che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. Secondo quanto più volte chiarito dalla prassi amministrativa, l’articolo è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo) e dal diritto di detrazione (esercitabile dell'acquirente soggetto passivo) consentendo il normale funzionamento dell'imposta, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici. Si tratta di un istituto avente carattere facoltativo e natura privatistica, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti. L'operatività della rivalsa è subordinata, tuttavia, alla presenza di determinati presupposti, tra i quali la riferibilità dell'imposta accertata a specifiche operazioni, la conoscibilità del cessionario/committente, la definizione dell'accertamento e l'avvenuto versamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi. In merito alla definitività dell'accertamento, con la citata circolare 35/E del 2013 è stato chiarito, che l'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA si applica anche nei casi in cui, in relazione ad un accertamento operato dall'amministrazione finanziaria, il contribuente provveda a definirlo utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario previsti dall'ordinamento, tra i quali, l'istituto dell'accertamento con adesione/adesione all'invito al contraddittorio. Non si rinvengono, dunque, anche nell'ipotesi di definizione agevolata in parola dell'atto di adesione, impedimenti all'applicazione della previsione in questione.