Slitta a luglio 2020 la lotteria degli scontrini, vale a dire quel provvedimento che prevede l'estrazione di premi mensili da 10mila a 50mila euro e un premio annuale da 1 milione di euro per chi si farà rilasciare il nuovo scontrino fiscale digitale. Salta, inoltre, anche la sanzione amministrativa prevista nella versione iniziale del D.L. n. 124/2019 per quei commercianti restii ad osservare i nuovi adempimenti, ma viene contestualmente introdotta una possibilità di delazione da parte di quei clienti che potranno denunciare al Fisco questo scarso entusiasmo a favorire la partecipazione dei commercianti al nuovo gioco di Stato. A prevedere le predette novità e questo ennesimo slittamento è un emendamento approvato in Commissione Finanze della Camera dei Deputati che, nel rinviare il “tassa e vinci”, individua anche una nuova modalità per meglio tutelare la privacy del cliente: al gioco, infatti, non si parteciperà più dando il codice fiscale, ma con un “codice lotteria” che sarà individuato con un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria. Ma andiamo con ordine. Da sanzione a segnalazione Si trasforma la previsione della sanzione pecuniaria da irrogare all’esercente che, al momento dell'acquisto, rifiutasse di acquisire il codice fiscale del contribuente e che non trasmettesse all'Agenzia delle Entrate i dati di quella cessione o prestazione necessari per far partecipare i clienti alla lotteria degli scontrini: una sanzione amministrativa inizialmente prevista fino a 2.000, poi rimodulata da 100 a 500 euro e, ora, definitivamente soppressa. Poiché, peraltro, nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 si affermava espressamente che per l’irrogazione di tale sanzione sarebbe stata esclusa anche l’applicazione del cumulo giuridico disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, il commerciante “infedele” avrebbe subito tante sanzioni quante fossero state le singole violazioni, ma per coloro che pensassero di omettere l’acquisizione dei dati non c’è comunque grande spazio per poter dormire sonni tranquilli. In arrivo, infatti, una sanzione indiretta che, se possibile, sarà ancora più insidiosa della precedente perché ora la norma testualmente afferma che “nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”. In altri termini, il cliente amareggiato per non aver potuto partecipare alla riffa di Stato a causa dell’inerzia del commerciante potrà dare libero sfogo alla sua frustrazione in un’apposita sezione del portale web delle Entrate, segnalando direttamente la sgradevole circostanza. Ciò, ovviamente, non significherà che i funzionari dell’Agenzia o la Guardia di Finanza avvieranno immediatamente un controllo fiscale, ma che il risk score di quel contribuente verrà illuminato con un acceso colore rosso. D’altro canto, l’irritazione delatoria dei clienti sarà ben possibile. Infatti, i consumatori finali che effettueranno acquisti di beni o servizi (fuori, quindi, dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione) avranno ben ragione di inalberarsi con i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi che non ottemperassero a quanto previsto dalla legge, perché il nuovo gioco a premi (disciplinato dall'art. 1, comma 540 e ss., legge n. 232/2016, rinviato al 1° gennaio 2020 dall'art. 18 del D.L. n. 119/2018 e, ora, rinviato a luglio dal decreto fiscale 2020) consentirà di partecipare a plurime estrazioni mensili “esentasse”, con vincite settimanali fino a 50.000 euro e a un'estrazione finale annuale con un premio di un milione di euro. Privacy tutelata con il codice lotteria Per partecipare alla lotteria nazionale non occorrerà più fornire il proprio codice fiscale, ma un nuovo “codice lotteria” per la migliore tutela della riservatezza dei dati personali. Cosicché per i cittadini italiani, tra i tanti PIN, codici e schede da conservare, sarà necessario memorizzare ed esibire anche questo nuovo codice alfanumerico, mentre in questo curioso Paese il codice fiscale dovrà essere ancora fornito al farmacista per acquistare le medicine detraibili, allo stadio per la tessera del tifoso, alla scuola calcio ove è iscritto nostro figlio, alla macchinetta distributrice delle sigarette, ma non anche al bar o al supermercato ove si potrà giocare solo in maniera non anonima, ma cifrata.