Con avviso del Ministero del turismo è entrata in funzione dal 3 settembre scorso la banca dati strutture ricettive e il portale telematico per l’assegnazione del codice CIN. Cos’è il CIN? Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco assegnato a ogni immobile destinato a locazioni brevi o per finalità turistiche. È obbligatorio per la pubblicazione degli annunci e deve essere esposto in modo visibile all'esterno della struttura. Sono tenuti a richiedere i CIN: - I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; - i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche; - i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Obbligatorietà del CIN La disciplina nazionale sul CIN è regolata dall’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 (decreto Anticipi) la quale, al comma 6 impone a “Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonchè ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato”. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso, quindi dal 2 novembre 2024. Come richiedere il CIN L’avviso indica i passi da seguire per richiedere il CIN: I titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN attraverso le seguenti funzionalità messe a disposizione dalla BDSR: - cliccare su "Ottieni Cin” e successivamente accedere tramite identità digitale sul portale BDSR; - selezionare la struttura su cui si vuole richiedere il CIN; - presentazione in via telematica dell'istanza, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145; - integrazione dei dati eventualmente mancanti relativi alla propria struttura in conformità all'allegato B del Decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 06/06/2024; - comunicazione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento delle eventuali incongruenze nei dati presenti; - una volta completato il set informativo richiesto e conclusa con successo la procedura, l'utente riceverà una mail di conferma i cui si comunica l’assegnazione del CIN e si avrà la possibilità di stampare il Cin con il protocollo del Ministero del Turismo. CIN regionale o provinciale Le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono valide per cui se si è soggetti all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, si dovrà richiedere anche il CIN e si dovrà esporre entrambi i codici. Se si è già in possesso del codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno ulteriori sessanta giorni di tempo per ottenere il CIN. Complessivamente, quindi, si avranno centoventi giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, si può essere suscettibili di sanzione.