La cedolare secca sulle locazioni brevi resta al 21% solo per un immobile locato, mentre se lo stesso proprietario affitta più immobili pagherà sulle altre locazioni un’imposta con aliquota del 26%: è quanto prevede la legge di Bilancio 2024, dopo i correttivi apportati dagli emendamenti dei relatori alla manovra in sede parlamentare. In altri termini, ai redditi derivanti da locazione breve si applica l’aliquota al 26%, ridotta al 21% per quelli derivanti da contratti di locazione breve relativi a un’unità immobiliare individuata dal proprietario in sede di dichiarazione dei redditi, chiarendosi così l’interpretazione di una novella normativa non troppo chiara nei primi testi circolati della manovra 2024. Intermediari residenti in Italia Modifiche in vista anche per il regime di tassazione della fattispecie per gli "intermediari" residenti nel territorio dello Stato, i quali dovranno ancora operare una ritenuta, in qualità di sostituti d’imposta, qualora incassino i canoni di locazione. Infatti, tali soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora intervengano nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi relativi ai contratti di locazione o sublocazione breve (o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi) dovranno operare una ritenuta, ma sempre a titolo d’acconto, sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario, provvedendo al relativo versamento con F24. In sostanza, la ritenuta non si considererà più a titolo d’acconto solo qualora non fosse stata esercitata dal contribuente l’opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ma sarà ora in sede di dichiarazione dei redditi che ogni contribuente determinerà il regime di tassazione definitivo sui proventi relativi ai diversi immobili locati. Intermediari non residenti con stabile organizzazione in Italia Riscritto, infine, anche il comma 5-bis dell'art. 4, D.L. n. 50/2017 per gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 162 TUIR. Essi, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in argomento, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei detti canoni o corrispettivi, adempiono ai relativi obblighi fiscali tramite la stabile organizzazione. Ulteriormente, anche i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato UE, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai previsti obblighi tramite la stabile organizzazione. Qualora, invece, gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato UE, ai fini dell'adempimento dei loro obblighi, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale, ex art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, saranno tuttavia i soggetti “residenti” che appartengono allo stesso gruppo ad essere considerati solidalmente responsabili per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti. Confermate le nuove norme sul CIN Va, infine, segnalata la conferma delle nuove norme sul CIN e sui nuovi obblighi concernenti le locazioni brevi, turistiche e le strutture ricettive, ancorché la loro effettiva applicazione sia subordinata all’attuazione della nuova banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN.