Il 10 giugno si avvicina e con esso il termine ultimo fissato dal Legislatore per l’espletamento degli adempimenti necessari in vista della definizione delle liti fiscali pendenti ma, soprattutto, della loro sospensione. L’art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018 prevede, infatti, che il processo resti sospeso fino al 31 dicembre 2020 qualora, entro il 10 giugno 2019, il contribuente provveda a depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Ma quali sono i soggetti tenuti ad attivarsi? Se è pacifico che tali adempimenti debbano sicuramente essere espletati da quanti abbiano già proposto istanza di sospensione del processo prima di decidere se avvalersi della definizione delle controversie e abbiano poi optato per il sì, al contrario nessuna certezza è ravvisabile rispetto ai contribuenti che non abbiano tempestivamente provveduto al deposito dell’istanza. Per i primi, la formulazione della norma non lascia spazio a dubbi: i soggetti che hanno presentato istanza di sospensione in modo da godere di un congruo lasso di tempo entro cui assumere le opportune determinazioni rispetto alla rottamazione del giudizio entro il 31 maggio 2019, qualora abbiano poi deciso di avvalersi della definizione, potranno ottenere un prolungamento dello stato di quiescenza del processo, originariamente circoscritto al 10 giugno 2019. Basterà appunto depositare entro la medesima dead line gli incartamenti richiesti dal decreto fiscale 2019. Non altrettanto, però, può dirsi per i secondi; ci si chiede cioè se chi non ha già presentato l’istanza di sospensione del processo nei termini suesposti, ma abbia comunque definito la controversia trasmettendo apposita domanda all’Agenzia delle Entrate, previo pagamento delle somme dovute, sia comunque ammesso a godere della sospensione del processo rottamato sino al 31 dicembre 2020 laddove osservi le scadenze fissate al prossimo 10 giugno. Le indicazioni delle Entrate Sul punto, poco risolutivi appaiono anche i documenti di prassi adottati dall’Agenzia delle Entrate. Non la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 che, al paragrafo 8, si è limitata ad escludere la sospensione automatica dei processi oggetto di definizione agevolata, così come l’effetto sospensivo alla presentazione della domanda di definizione; con conseguente necessità di un’apposita istanza, al giudice presso cui la causa è pendente, avanzata anche dal difensore. Invero, in quell’occasione, l’unica precisazione rilevante in tema di sospensione è stata quella fornita dall’Amministrazione finanziaria circa la sorte del processo, sospeso su richiesta del contribuente in vista di una possibile definizione ma non rottamato entro il 31 maggio 2019. È stato, infatti, previsto che ove il contribuente avesse chiesto la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019 per decidere se avvalersi o meno della definizione agevolata e non avesse poi, entro il 31 maggio 2019, presentato la relativa domanda, il giudizio avrebbe ripreso automaticamente il suo corso, senza alcun rischio di estinzione per inattività della parte. Del pari poco significativa la circolare n. 10/E del 15 maggio 2019, con cui sono state sì rese nuove indicazioni sulla definizione agevolata delle controversie tributarie in risposta a una serie di quesiti successivi all’emanazione del decreto, ma con specifico riguardo alla segreteria della commissione tributaria competente a ricevere istanza di sospensione del giudizio. Due possibili interpretazioni Allo stato attuale, quindi, in assenza di apposite delucidazioni, potrebbero prospettarsi due diverse interpretazioni della normativa in esame. Secondo una prima lettura della norma, più rigorosa, la scadenza del 10 giugno dovrebbe essere destinata a valere soltanto per chi abbia già richiesto la sospensione del processo prima della definizione entro il 31 maggio 2019, con conseguente obbligo di deposito della domanda e dei versamenti entro il 10 giugno, così da dilatare fino al 2020 la sospensione del processo già ottenuta. Una seconda interpretazione, invece, più flessibile ma comunque rispettosa del tenore testuale dell’art. 6, comma 10, potrebbe portare ad ammettere, entro il 10 giugno 2019, il deposito dell’istanza di sospensione, contestualmente alla domanda di definizione e ai pagamenti, anche da parte di chi non si sia attivato in precedenza, avendo le idee già chiare e ritenendo, quindi, superfluo il godimento di un apposito termine per decidere se rottamare o meno. Insomma, nonostante le opinioni discordanti, attesa l’assenza di un’esplicita preclusione in tal senso e alla luce del dato letterale della disposizione, nulla dovrebbe vietare quest’ultimo tipo di soluzione interpretativa.