Il decreto fiscale 2019 interviene (art. 14) in tema di detrazione IVA, apportando alcune semplificazioni. Con la Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017), la disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche che hanno dato sostanzialmente vita alla riduzione della tempistica entro cui può essere esercitata. Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione: - sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972); - formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972). Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente (evento, questo, al quale è riconnessa l’esigibilità dell’imposta), per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l’IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione. Ad esempio Supponendo: - di aver acquistato dei beni che siano stati consegnati il 24 marzo - che la relativa fattura sia stata ricevuta e registrata nell’apposito registro il 26 marzo l’imposta relativa a tale operazione concorre alla liquidazione IVA nel mese di marzo, da versarsi entro il 16 aprile. Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l’IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso. Ad esempio Riprendendo il caso precedente e supponendo che la fattura relativa all’operazione in questione sia stata registrata il 3 aprile, la relativa IVA relativa alla stessa non poteva concorrere, prima delle modifiche introdotte dal decreto fiscale, alla liquidazione del mese di marzo ma a quella del mese di aprile, da effettuarsi entro il 16 maggio. Le modifiche del decreto fiscale 2019 Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema. Infatti, tenendo conto dei termini connessi all’emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, il decreto ha disposto che “entro il medesimo termine di cui al periodo precedente [ossia entro il giorno 16 di ciascun mese, n.d.A.] può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. In altri termini è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo (si parla di contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale) anche l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazionedella relativa fattura entro il 15 del mese successivo. E ciò, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al decreto, sarebbe finalizzato ad evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinviodel diritto alla detrazione. In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale facoltà non viene però estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta, la cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura. Effettuazione operazione Ricezione fattura Registrazione fattura Momento della detrazione IVA Termine ultimo per la detrazione IVA 5 gennaio 2019 5 gennaio 2019 5 gennaio 2019 18 febbraio 2019 Dichiarazione annuale IVA 2019 - 30 aprile 2020 5 gennaio 2019 15 febbraio 2019 15 febbraio 2019 18 febbraio 2019 Dichiarazione annuale IVA 2019 - 30 aprile 2020 5 gennaio 2019 19 febbraio 2019 19 febbraio 2019 18 marzo 2019 Dichiarazione annuale IVA 2019 - 30 aprile 2020 23 dicembre 2018 5 gennaio 2019 6 gennaio 2019 18 febbraio 2019 Dichiarazione annuale IVA 2019 - 30 aprile 2020 23 dicembre 2018 30 dicembre 2018 3 gennaio 2019 Dichiarazione annuale IVA 2018 (registrazione della fattura in apposito sezionale) Dichiarazione annuale IVA 2018 - 30 aprile 2019 L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA. Tale previsione acquista particolare rilevanza, non solo a seguito dell’avvento della fattura elettronica e della previsione del semestre di moratoria (1° gennaio 2019-30 giugno 2019) durante il quale è possibile emettere la fattura, senza incorrere in alcuna sanzione entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA, ma anche dal 1° luglio 2019 quando entreranno in vigore le modifiche apportate all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 con specifico riferimento alla tempistica per l’emissione della fattura immediata. Viene infatti stabilito che la fattura immediata non dovrà può necessariamente essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui è stata effettuata l’operazione ma entro 10 giornidopo. Ad esempio Si supponga che un avvocato abbia reso la propria prestazione e che il compenso gli sia stato corrisposto entro il 25 luglio 2019; questi ha tempo per emettere la fattura fino al 4 agosto 2019. Di conseguenza, il soggetto che riceve la fattura relativa ad un’operazione effettuata nel mese di luglio, può registrarla entro il 15 agosto e detrarre l’imposta entro il termine per effettuare la liquidazione IVA di luglio 2019. Di conseguenza la nuova tempistica per l’emissione della fattura ben si concilia con l’allungamento del tempo di ricezione e registrazione della fattura valevole ai fini della detrazione dell’imposta.