Ai redditi di capitale percepiti dagli eredi a seguito della liquidazione della quota del socio deceduto non si applicano le regole transitorie dettate per i dividendi destinati a soci con partecipazioni qualificate, nonostante tali somme siano tassate alla stessa stregua dei dividendi e la partecipazione del de cuius fosse qualificata. È questo il principio ricavabile da una risposta a interpello resa dalla Dre Emilia-Romagna (protocollo 909-721/19), che si ricollega, per molti aspetti, alla risposta resa dalla Dre Lombardia (protocollo 904-1168/19) con riferimento agli importi imponibili derivanti dal recesso da socio. Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda il decesso di un socio di Srl titolare di una quota del 50%, in presenza di una clausola statutaria che – in deroga all’articolo 2469, comma 1 del Codice civile - non consente (salvo diversa volontà assembleare) il subentro degli eredi nella qualità di socio, ma prevede la liquidazione della quota, sul valore della quale società e eredi hanno concordato un importo da versare a rate. Il dubbio riguarda la tassazione del differenziale tra la somma ottenuta dagli eredi e il costo fiscalmente riconosciuto della quota. In effetti le perplessità sono due: la prima legata al fatto che l’articolo 47, comma 7, Tuir non cita la morte del socio tra i possibili eventi generatori di reddito di capitale in capo agli eredi – mentre per le società di persone ciò avviene all’articolo 17, comma 1, lettera l), Tuir - e la seconda connessa alla possibile applicazione della norma transitoria di cui al comma 1006 dell’articolo 1 della legge 205/17. Ove, infatti, si qualifichi il differenziale di valore realizzato dagli eredi come reddito soggetto a una imposizione analoga a quella dei dividendi, il passo successivo è chiedersi se la delibera assembleare con cui viene ratificato l’accordo raggiunto con gli eredi stessi sulla quota da liquidare a seguito del decesso possa costituire quella «delibera di distribuzione di utili» che – in quanto assunta dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 – consente di mantenere agli utili destinati ai possessori di partecipazioni qualificate il regime di tassazione previgente, limitatamente a quelli “prodotti” dalla società entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Nella propria risposta la Dre riconduce questa fattispecie a quella del recesso tipico, vale a dire l’ipotesi trattata nella citata risposta ad interpello della Dre Lombardia. Richiamando quanto chiarito dalle Entrate con circolare 52/04, la Dre emiliana riconosce natura di reddito di capitale (e non di reddito diverso) al differenziale tra somma ricevuta dagli eredi e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio defunto, affermazione da cui consegue implicitamente che, in questa particolare fattispecie, il valore della quota dichiarato in successione non assume alcuna rilevanza (diversamente da quanto previsto all’articolo 68, comma 6, Tuir). Ma l’assimilazione ai dividendi finisce qui, nel senso che, secondo la risposta fornita, non risulta applicabile a questa fattispecie la norma transitoria prevista per i soci qualificati, non potendosi ravvisare nella determinazione dell’importo da liquidare una «delibera di distribuzione di utili». Alle singole rate versate verrà applicato il 26% di ritenuta “secca”, tenendo conto del costo fiscalmente riconosciuto dalla partecipazione comunicato dagli eredi, né più né meno di quanto accade per le somme erogate ai soci non qualificati (articolo 27, comma 1, Dpr 600/73).