La peculiarità del rapporto di apprendistato consiste nell’impegno da parte del datore di lavoro ad erogare non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria per ottenere: - un titolo di studio (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale); - le competenze necessarie per lo svolgimento di una determinata mansione (apprendistato professionalizzante); - esperienze utili per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione (apprendistato di alta formazione e ricerca). Il rapporto di apprendistato professionalizzante è costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato: durante il suo svolgimento, il datore può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo (come accade appunto per i rapporti a tempo indeterminato). Al termine del periodo di apprendistato, però, azienda e dipendente possono recedere liberamente dal rapporto senza alcuna motivazione. In caso contrario, il rapporto prosegue come un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato. Licenziamento durante il periodo formativo Durante il periodo formativo il datore può licenziare unicamente per giusta causa o giustificato motivo soggettivo tenendo conto che: - in caso di licenziamento illegittimo si applicano le stesse tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato; - in caso di conversione del contratto che dovesse perdere l’aggancio normativo alla formazione occorre versare la contribuzione intera fin dal primo giorno di lavoro maggiorata del 100% (totale mancanza di formazione o attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel piano formativo individuale). L’iter da seguire per il licenziamento coincide con la normale procedura di contestazione disciplinare: - lettera di contestazione ad una determinata condotta del dipendente contraria al codice disciplinare o al contratto collettivo; - concessione del termine di cinque giorni al dipendente per presentare eventuali giustificazioni o elementi probatori a sua difesa; - irrogazione del provvedimento disciplinare consistente nel licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il licenziamento nel corso del periodo formativo è altresì consentito: - per superamento del periodo di comporto (per cui non è richiesta alcuna motivazione se non l’indicazione dei singoli periodi di malattia); - per mancato superamento del periodo di prova (anche in questo caso non è richiesta la motivazione e il licenziamento può avvenire perfino in forma orale sebbene sia opportuna e consigliabile una lettera scritta). L’azienda deve comunicare il licenziamento all’apprendista in forma scritta, indicandone i motivi e specificando l’ultimo giorno di lavoro, nel rispetto del periodo di preavviso richiesto dal contratto collettivo applicato, ovvero corrispondendo l’indennità sostitutiva, come previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Questa è pari alla retribuzione cui il licenziato avrebbe avuto se avesse lavorato durante il periodo di preavviso disciplinato dal contratto collettivo. Contributo di licenziamento: esempi di calcolo Apprendista C1 - contratto CCNL matalmeccanici industria Fattispecie 1. Licenziamento a fine periodo formativo In tutti i casi di recesso del datore, sia durante che al termine del periodo formativo, questi è tenuto a corrispondere all’INPS il contributo NASpI, pari per il 2024 a euro 516,80 euro per ogni anno di permanenza in azienda fino ad un massimo di tre (contributo massimo pari a 495,34 * 3 = 1.550,42 euro). Fattispecie 2. Licenziamento prima del termine della formazione In questo caso al contributo di licenziamento si aggiunge anche l’eventuale indennità preavviso spettante al lavoratore che può essere così quantificata: retribuzione di riferimento: 1.719,67 euro preavviso: 15 giorni indennità di mancato preavviso: 660 euro Contributi dovuti su indennità di mancato preavviso = 66 euro Onere totale (contributo Naspi + indennità di mancato preavviso): 2.276,42 euro Fattispecie 3. Licenziamento e disconoscimento del rapporto di lavoro In questo caso, oltre al contributo NASpI, occorre computare il recupero della contribuzione maggiorata al 100% per l’intero periodo di lavoro svolto. Considerando una singola annualità di durata del rapporto di lavoro occorre procedere al calcolo come di seguito: - retribuzione mensile: 1.719,67 euro - contributi versati: 172 euro - differenza contributi: (498 – 172) = 326 euro - maggiorazione =326 euro x 2 = 652 euro Totale onere annuo (contributo Naspi + contributi interi maggiorati) = 13.764 euro NASpI Contribuzione maggiorata Indennità di mancato preavviso Licenziamento a fine periodo formativo X Licenziamento prima del termine della formazione X X Licenziamento e disconoscimento del rapporto di lavoro X X