L'avvocato non risponde dei danni per negligenza professionale, nei confronti della società che perde la causa contro un suo dipendente, se il licenziamento era illegittimo. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 18064 del 31 agosto 2020, respinge il ricorso di una Srl, teso ad ottenere un risarcimento dal legale che, nella fase cautelare relativa ad una causa di lavoro, non aveva indicato i mezzi processuali e le richieste istruttorie utili a dimostrare gli addebiti contestati al dipendente, che avrebbero giustificato, a suo avviso, la massima punizione dell'espulsione. Per la Cassazione però non è così. La Suprema corte considera corretta la conclusione raggiunta dalla Corte d'Appello, secondo la quale la dichiarazione di illegittimità del licenziamento non era dovuta alle prospettate carenze dell'attività processuale svolta dall'avvocato, ma dall'assenza dei presupposti per licenziare. Una conclusione a cui i giudici arrivano leggendo il verdetto del giudice del lavoro. La Cassazione esclude dunque il carattere decisivo delle omissioni attribuite al difensore nella generazione del danno. Non c'è dunque margine per un risarcimento a fronte dell'ininfluenza del comportamento del legale sull'esito infausto della lite con il lavoratore.