Sì al licenziamento senza preavviso del dipendente della Agenzia delle Entrate che svolge «attività di consulenza fiscale in favore di un privato nell'ambito di una vertenza in cui era contrapposto il proprio datore di lavoro», vale a dire il Fisco. In tal modo infatti il funzionario ha violato «l'obbligo di fedeltà ed esclusività della prestazione e del divieto di svolgimento di attività in conflitto di interessi». Con questa motivazione, la Sezione lavoro della Cassazione, sentenza n. 11237 del 24 aprile 2019, ha rigettato il ricorso del dipendente contro la decisione della Corte di appello di Milano (a sua volta confermativa di quella del Tribunale). Per il giudice di secondo grado, il dipendente aveva violato «in modo plateale e macroscopico gli obblighi contrattuali e legali imposti al pubblico dipendente». In particolare, lo svolgimento di un incarico professionale nell'interesse del legale rappresentante di una società oggetto di verifiche fiscali da parte della Guardia di Finanza, anche considerata la percezione di un acconto di 5mila euro, non poteva di certo essere inquadrata «quale mera attività di cortesia in favore del conoscente, limitata alla mera ricerca di un professionista che assistesse la società». Né tantomeno la somma corrisposta «poteva essere ricondotta ad un mero rimborso spese per viaggi, telefonate, pranzi, cene, taxi ecc.». Una lettura fatta propria dalla Suprema corte che ribadisce la «palese violazione degli obblighi incombenti sul dipendente» ed anche la «proporzionalità» (ai sensi dell'art. 67 Ccnl) della sanzione, considerata «la gravità della mancanza». «Va, infatti, tenuto conto - conclude la decisione - di quello che deve essere l'agire del personale delle Agenzie fiscali ispirato ai principi di fedeltà, trasparenza, imparzialità trasfusi anche nella disposizione di cui all'art. 65 del C.c.n.l. che contempla il dovere del lavoratore di conformare la sua condotta al dovere costituzionale "di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui"».